LEGGE 12 marzo 1953, n. 202

Type Legge
Publication 1953-03-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, Conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, Protocollo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - SCELBA - VANONI - PACCIARDI - CAMPILLI - LA MALFA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convenzione-art. 1

Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di regolare la condizione dei cittadini di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro nello spirito della Convenzione di Unione doganale del 23 giugno 1950 tra l'Italia e la Francia hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato a questo scopo quali loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Sua Eccellenza sig. Pietro QUARONI, Ambasciatore d'Italia in Francia; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Sua Eccellenza sig. Robert SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Francese; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1. I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti possono liberamente entrare nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi, viaggiarvi, stabilirvisi e uscirne in qualsiasi momento, sotto riserva delle disposizioni delle leggi di polizia, di sicurezza pubblica e di difesa nazionale che sono applicabili a tutti gli stranieri.

Convenzione-art. 2

Art. 2. I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contra enti godono, nel territorio dell'altra Parte, il trattamento della nazione piu' favorita per quanto concerne i diritti privati e civili, l'esercizio del commercio, dell'industria, delle professioni e dei mestieri, la direzione di stabilimenti industriali e commerciali e la collaborazione tecnica a questi stabilimenti, il diritto di acquistare, di possedere qualsiasi bene mobile ed immobile e di disporne. Inoltre i cittadini di ciascuna, delle Alte Parti Contraenti sono assimilati ai nazionali per quanto riguarda la locazione di case d'abitazione, di editici e di locali ad uso commerciale, industriale od agricolo.

Convenzione-art. 3

Art. 3. I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti hanno, sul territorio dell'altra Parte, libero e facile accesso davanti ai tribunali a tutti i gradi di giurisdizione, sia per reclamare che per difendere i loro diritti ed interessi. Essi godono, a questo riguardo, gli stessi diritti e vantaggi dei nazionali.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a non prendere, nei riguardi dei beni, diritti ed interessi legalmente posseduti nel suo territorio da cittadini dell'altra l'arte, alcuna misura di disposizione, di limitazione o di espropriazione per ragioni di utilita' pubblica o di interesse generale che non sia applicabile, nelle stesse condizioni, ai propri cittadini od ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Lo stesso sara' per le indennita' alle quali queste misure daranno luogo.

Convenzione-art. 5

Art. 5. 1. I cittadini delle Alte Parti Contraenti non saranno tenuti, in tempo di pace e in tempo di guerra, che alle requisizioni imposte ai nazionali, ed avranno diritto alle indennita' concesse a questi ultimi dalle leggi in vigore. 2. I cittadini delle Alte Parti Contraenti, sotto riserva dei casi particolari che fossero regolati da un accordo speciale, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte, da ogni servizio militare nell'esercito regolare, nelle guardie e nelle milizie e da ogni prestazione militare personale, come pure da ogni contributo in denaro o in natura percepito in sostituzione di tal servizio o di tali prestazioni.

Convenzione-art. 6

Art. 6. Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione conclusi o da concludere, i cittadini di ciascuna delle Alte Parti non saranno assoggettati, sul territorio dell'altra Parte, a diritti, tasse, imposte o contributi sotto qualsiasi denominazione, altri o piu' elevati di quelli che saranno percepiti sui nazionali; essi beneficeranno particolarmente, nelle stesse condizioni dei nazionali, delle riduzioni o esenzioni da imposte o tasse e degli sgravi alla base comprese le deduzioni concesse per carico di famiglia. Le disposizioni che precedono non portano pregiudizio alla percezione, se del caso, sia di tasse dette di soggiorno, sia di tasse relative all'adempimento delle formalita' di polizia, se tali tasse sono ugualmente percepite sugli altri stranieri. Il tasso di queste tasse non potra' superare quello delle tasse percepite sui nazionali di qualsiasi altro Stato.

Convenzione-art. 7

Art. 7. 1. Sono riconosciute da ciascuna delle Alte Parti Contraenti come esistenti regolarmente, sotto riserva che nulla nella loro costituzione o nel loro oggetto sia contrario all'ordine pubblico di questa Parte, le societa' civili e commerciali costituite sul territorio dell'altra Parte e che vi hanno la loro sede sociale. Lo stesso e' degli organismi pubblici di assicurazioni e degli altri organismi o societa', posti sotto il controllo dello Stato in quanto esercitino sul territorio dell'altra Parte una attivita' di carattere commerciale. 2. Le societa' ed organismi di una delle Alte Parti Contraenti possono esercitare la loro attivita' sul territorio dell'altra Parte conformemente alle disposizioni piu' favorevoli, applicabili alle societa' e organismi stranieri, e particolarmente tenervi delle succursali, agenzie od uffici. 3. Senza pregiudizio dei diritti che sono loro cosi' riconosciuti, essi possono, se si trovano sotto controllo francese, italiano o misto franco-italiano, beneficiare nel territorio dell'altra Parte Contraente, del regime nazionale per le materie considerate al paragrafo che precede. 4. L'apertura delle succursali, agenzie od uffici sara' sottoposta in ogni caso all'adempimento delle formalita' richieste dalla legge dei Paese nei riguardi delle societa' straniere.

Convenzione-art. 8

Art. 8. Sotto riserva delle disposizioni contenute negli accordi di doppia imposizione, conclusi o da concludere, le societa' e organismi indicati al paragrafo 1 dell'articolo precedente, come pure le loro succursali, agenzie od uffici, non saranno sottoposti, sul territorio delle Alle Parti Contraenti, a dei diritti, tasse, imposte e contributi altri o piu' elevati di quelli dovuti dalle societa' del Paese.

Convenzione-art. 9

Art. 9. La presente Convenzione non e' applicabile che alla Francia metropolitana ed ai dipartimenti dell'Algeria.

Convenzione-art. 10

Art. 10. Gli adattamenti necessari potranno, se vi e' luogo, essere portati di comune accordo alle disposizioni contenute nella presente Convenzione, per tener conto delle misure di Unione doganale che fossero prese in esecuzione della Convenzione del 23 giugno 1950.

Convenzione-art. 11

Art. 11. Le Alte Parti Contraenti costituiranno una commissione consultiva mista che si riunira', alternativamente in Francia ed in Italia a richiesta di una o dell'altra delle Parti. Essa avra' per missione di assicurare l'applicazione regolare della presente Convenzione. La Commissione sara' composta di non piu' di sei rappresentati delle amministrazioni interessate di ogni Stato. Ad ogni delegazione potranno essere aggiunti dei periti.

Convenzione-art. 12

Art. 12. Ogni controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere regolata per via di negoziazioni diplomatiche o a mezzo della commissione consultiva indicata al precedente articolo, sara' sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad una Commissione di conciliazione incaricata di ricercare una soluzione del litigio e composta di un rappresentante dei Governo italiano e di un rappresentante del Governo francese. Nel caso in cui questi due rappresentanti non possano giungere a un regolamento nei tre mesi che seguono la data alla quale la controversia e' stata loro sottoposta, essi designeranno, di comune accordo, un nuovo membro scelto fra i cittadini di un terzo Stato. In mancanza d'accordo, nel termine di due mesi, sulla scelta di questo membro, una o l'altra Parte potra' domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla designazione di un terzo membro della Commissione che assumera' allora le funzioni di Commissione di Arbitrato. Questa Commissione stabilira' il suo regolamento di procedura e statuira' a maggioranza dei voti dei suoi membri. La sua decisione sara' definitiva ed obbligatoria.

Convenzione-art. 13

Art. 13. La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma. Essa avra' la durata di cinque anni e restera' in vigore, dopo questo termine, fin quando una delle Alte Parti Contraenti non avra' notificato con un preavviso di sei mesi la sua intenzione di farne cessare gli effetti. Fatto a Parigi, il 23 agosto 1951, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede. P. QUARONI ROBERT SCHUMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Convenzione-Lettera

LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-Protocollo

Protocollo Al momento di procedere alla firma della Convenzione di Stabilimento in data odierna, i sottoscritti Plenipotenziari, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che faranno parte, a tutti gli effetti, della Convenzione: 1° Nella presente Convenzione la parola "cittadino" si riferisce sia alle persone morali che alle persone fisiche. 2° Ad articolo 2: a) I cittadini italiani in Francia sono assimilati ai nazionali per quanto concerne la legislazione del "bail a' ferme" e del contratto di "metayage", eccezione fatta per le disposizioni che istituiscono un diritto di prelazione a beneficio dell'"exploitant preneur en place" di nazionalita' francese. b) Nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti venisse a concludere od avesse concluso con un terzo Stato un accordo speciale per l'esercizio di una professione o di un mestiere particolare ed il cui scopo fosse di assicurare ai nazionali di questo Paese il beneficio dei provvedimenti speciali riguardanti l'acquisto della proprieta' immobiliare decretati in favore degli affittuari, l'altra Alta Parte Contraente avra' la facolta' di chiedere l'apertura di negoziati allo scopo di esaminare i mezzi per concludere un accordo analogo. Finche' questo accordo non sara' concluso, questa Alta Parte Contraente non potra' invocare in materia il beneficio della clausola della nazione la piu' favorita di cui al paragrafo 1 dell'art. 2. 3° Ad articolo 7: La condizione prevista al paragrafo 3° dell'articolo 7 della Convenzione e' realizzata quando la maggioranza delle persone incaricate della direzione e dell'amministrazione effettiva di una societa' e' in possesso della nazionalita' francese oppure della nazionalita' italiana, e la maggior parte dei capitali investiti appartiene a dei cittadini francesi od italiani. La nozione di controllo cosi' precisata potra', se del caso, essere modificata con uno scambio di lettere tra i due Governi. Fatto a Parigi il ventitre agosto millenovecentocinquantuno, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e francese, ciascuno dei due testi facente ugualmente fede. P. QUARONI R.SCHUMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

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