LEGGE 25 marzo 1953, n. 204
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favori dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 12 della legge 9 ottobre 1951, n. 1096, è aumentata di L. 1.000.000.000. Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.