LEGGE 11 marzo 1953, n. 205

Type Legge
Publication 1953-03-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione

1.

Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche

Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500 1 anno

2.

Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro

Per la produzione di pneumatici kg. 500 1 anno

3.

Colofonia

Per la fabbricazione di sapone kg. 500 1 anno

4.

Oro in verghe, pani, polvere e rottami

Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1 6 mesi

5.

Ossido di cobalto

Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100 6 mesi

6.

Parti di ricambio per aerei

Per essere revisionate e riparate kg. 10 6 mesi

7.

Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria

Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25 6 mesi

8.

Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche

Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.) kg. 1 1 anno

9.

Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi

Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometal- lurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000 6 mesi

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