LEGGE 11 marzo 1953, n. 205
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
Qualità delle merci
Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea
Quantità minima ammessa all'imp. temp.
Termine massimo per la riesportazione
Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche
Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500 1 anno
Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro
Per la produzione di pneumatici kg. 500 1 anno
Colofonia
Per la fabbricazione di sapone kg. 500 1 anno
Oro in verghe, pani, polvere e rottami
Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1 6 mesi
Ossido di cobalto
Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100 6 mesi
Parti di ricambio per aerei
Per essere revisionate e riparate kg. 10 6 mesi
Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria
Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25 6 mesi
Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche
Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.) kg. 1 1 anno
Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi
Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometal- lurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000 6 mesi
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