LEGGE 21 marzo 1953, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 14 novembre 1946, n. 591, e' ratificato, con la modificazione di cui alla presente legge.
Art. 2
Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), e' necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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