LEGGE 2 aprile 1953, n. 212

Type Legge
Publication 1953-04-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, già prorogato al 31 dicembre 1952 dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1949, numero 945, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1956 per le nuove costruzioni navali e per le opere previste nel primo comma dell'art. 4, lettera b), seconda parte della presente legge. La proroga stabilita nel comma precedente e le disposizioni degli articoli seguenti non riguardano il beneficio fiscale previsto dall'art. 9 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per il naviglio peschereccio indicato alla lettera b) dell'art. 4 della presente legge, limitatamente a quello di nuova costruzione, e per la nave cisterna di cui all'art. 3 della legge stessa.

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