LEGGE 16 febbraio 1953, n. 214
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.
Art. 3
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accordo-art. 1
Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per il prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali. Il Governo della Repubblica italiana, designato qui di seguito sotto il nome di "Governo italiano" ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, designato qui di seguito sotto il nome di "Il Governo del Regno Unito", hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I brevetti per invenzioni industriali appartenenti a cittadini dell'una delle due Parti Contraenti ed in vigore dopo il 3 settembre 1943 a termine della legislazione dell'altra Parte Contraente (in vigore o meno alla data della firma del presente Accordo), possono, salve le disposizioni qui appresso stabilite, beneficiare delle norme relative al prolungamento del periodo di validita' contente nella legislazione dell'altra Parte Contraente se, a causa delle difficolta' derivanti dalle ostilita' nelle quali le Parti Contraenti sono state impegnate dal 3 settembre 1939, non sia stata possibile la loro normale attuazione. Tuttavia la parziale o totale non attuazione di un brevetto durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 3 settembre 1943 non deve essere presa in considerazione per quanto concerne la durata della proroga da concedersi in conformita' delle sopramenzionate disposizioni di legge.
Accordo-art. 2
Articolo 2 La domanda per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo deve essere presentata entro la data stabilita dalla legislazione di ciascuna delle due Parti Contraenti oppure entro il termine di 4 mesi dalla firma del presente Accordo, qualora la data di scadenza di quest'ultimo termine fosse posteriore. La domanda deve essere corredata dei documenti necessari conformemente alle disposizioni delle legislazioni sopramenzionate.
Accordo-art. 3
Articolo 3 I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti Contraenti e purche' i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 10 ottobre 1950.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Allorquando viene concessa una proroga nei riguardi di un brevetto gia' scaduto prima della data di presentazione della domanda di proroga dello stesso, l'effettivo periodo di proroga comincera' a decorrere dalla data in cui detta concessione di proroga viene accordata. I terzi i quali, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validita' del brevetto che viene prolungata in virtu' delle disposizioni del presente Accordo, e fino alla data della firma dell'Accordo stesso abbiano intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto, non possono essere tenuti a cessare detta attuazione ovvero detti preparativi.
Accordo-art. 5
Articolo 5 I documenti necessari per corredare la domanda presentata in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, per ottenere il prolungamento di durata di un brevetto per invenzione, sono dispensati da qualsiasi formalita' di legalizzazione.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Nel presente Accordo il termine "cittadini" significa: a) in relazione al Governo del Regno Unito: 1) i cittadini del Regno Unito e delle Colonie che derivano i loro diritti di nazionalita' dal legame col Governo del Regno Unito; 2) le persone giuridiche che derivano il loro statuto legale dalle leggi in vigore nel Regno Unito. b) in relazione al Governo italiano: 1) i cittadini italiani; 2) le persone giuridiche che derivano il loro statuto legale dalle leggi in vigore in Italia.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo si applica all'isola di Man.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di poi fine al presente Accordo il quale cessera' nei suoi effetti quattro mesi dopo la data di tale notifica.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. Il presente Accordo dovra' essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra al piu' presto. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore provvisoriamente alla data della firma, e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Se gli strumenti non saranno stati scambiati entro il termine di diciotto mesi dalla data della firma, ciascuna delle due Parti Contraenti puo' por fine all'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone per iscritto un avviso anticipato di quattro mesi all'altra Parte Contraente. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Londra, il 16 giugno 1951, in lingue italiana ed inglese, i due testi essendo ugualmente autentici. ANTONIO PENNETTA JOHN LUCIEN BLAKE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
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