LEGGE 27 marzo 1953, n. 225
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608, modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1950, n. 94, è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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