LEGGE 12 marzo 1953, n. 235

Type Legge
Publication 1953-03-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951: Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara; Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso; Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convenzione-art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana la Confederazione Svizzera concernente la correzione della Roggia Molinara (Comuni di Chiasso e di Como). LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA considerato che, nel loro corso attuale, le acque della Poggia Molinara provocano impaludamenti ai terreni circostanti e, in periodi di pioggia, inondazioni, ritenuto che in conseguenza di cio', le condizioni igieniche sono insoddisfacenti, visto che e' invero necessario, per rimediare a tali difettosita', di canalizzare la Roggia con nuova opera artificiale permanente e rettificare a tal fine il corso eccezionalmente sinuoso della Roggia stessa, hanno deciso di concludere la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari LA REPUBBLICA ITALIANA ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ing. Walter Schurter, Ispettore federale in capo del Lavori Pubblici, Berna, i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La Roggia Molinara fra i comuni di Chiasso e di Conio e' da correggere sulla base del progetto compilato dal comune di Chiasso in data 9 maggio 1949, progetto approvato dal Comune di Como il 9 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione (vedi allegati n. 1 e 2). L'asse del nuovo canale s'identifica con tracciato del confine rettificato conformemente alla Convenzione concernente la rettifica della frontiera stipulata il 5 aprile 1951.

Convenzione-art. 2

Art. 2. La spesa per la costruzione del canale nonche' per la rimozione ed il ripristino in opera della rete italiana a protezione della linea di confine viene ripartita nel modo seguente: quattro quinti al Comune di Chiasso ed un quinto al Comune di Como, come stabilito nella Convenzione, dell'8 marzo 1950, fra i delegati dei comuni di Chiasso e di Como. Le spese suppletorie per lavori che si rendessero necessari durante l'esecuzione saranno sopportate dai Comuni interessati nella stessa proporzione.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Riservata l'approvazione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino e delle competenti Autorita' italiane, gli Uffici tecnici dei Comuni di Chiasso e di Como prenderanno gli accordi necessari per l'esecuzione dell'opera e la fornitura dei materiali. L'Ufficio tecnico del Cantone Ticino ed il competente Ufficio della Provincia di Como si intenderanno per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori di correzione e per l'allestimento della liquidazione.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Gli impianti ed i macchinari di cantiere nonche' i materiali da costruzione impiegati per l'esecuzione dei lavori saranno reciprocamente esonerati dalle tasse doganali e da qualsiasi altra imposta. Restano riservate le misure di controllo delle rispettive amministrazioni doganali.

Convenzione-art. 5

Art. 5. Le competenti Autorita' svizzere ed italiane procederanno al collaudo della nuova opera non appena i lavori saranno ultimati. Il collaudo implica l'accettazione definitiva dell'opera, con riserva dell'esecuzione di eventuali lavori complementari di poca importanza. Dalla data del collaudo le competenti Autorita' dei due Paesi s'impegnano a mantenere in buone condizioni il canale e ad assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione di quelle parti dell'opera sottoposte alla sovranita' territoriale di ciascuno Stato.

Convenzione-art. 6

Art. 6. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. Essa entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951 Ing. Giuseppe MERLA Ing. Walter SCHURTER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Convenzione-art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso. LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA considerata la necessita' di rettificare il tracciato della frontiera corrente lungo l'asse della Roggia Molinara fra il cippo 65 F (R) ed il cippo 65 L (Settore secondo - Sezione prima, tratto quarto), onde semplificare l'andamento sinuoso della frontiera stessa, per facilitare i servizi di sorveglianza doganale nonche' per bonificare il terreno circostante con una nuova canalizzazione della Roggia Molinara, hanno deciso di concludere a tale scopo la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari LA REPUBBLICA ITALIANA Generale di Brigata Luigi Morosini LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA Colonnello Maurice De Raemy i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. A parziale modifica della Convenzione fra il Regno d'Italia e la Confederazione Elvetica per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine lungo la Roggia Molinara, tra i Comuni di Como e Chiasso e di fissarlo sull'asse del nuovo canale corretto sulla base del progetto compilato dal Comune di Chiasso in data 9 maggio 1949 che fa parte integrante della Convenzione.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Della determinazione del nuovo confine e' incaricata la Commissione permanente manutenzione confine italo-svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti: a) Tracciamento e rilevamento sul terreno della nuova linea di frontiera, che segnera' l'asse del nuovo canale; b) Controllo, prima della costruzione del canale, delle aree reciprocamente da scambiarsi, compensate non secondo il valore dei terreni, ma esclusivamente secondo la misura di superficie. Dette aree risultano dal citato progetto del Comune di Chiasso in data 9 maggio 1949. Nella compensazione viene adottato in principio del conguaglio, con quelle tolleranze che sono nell'ordine pratico della esecuzione dei lavori; c) Controllo, a lavori effettuati, della perfetta identita' fra tracciato della linea di frontiera ed asse del nuovo canale costruito; d) Materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati; e) Rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Le spese relative ai compiti di cui al precedente articolo secondo, vengono attribuite come segue: 1ª alla Commissione Manutenzione Confine italosvizzero quello di cui alle lettere a), b), c), e), 2ª agli Enti cui sono attribuite le spese di costruzione del nuovo canale quelle della lettera d).

Convenzione-art. 4

Art. 4. La presente Convenzione sara' ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951 Gen. Luigi MOROSINI Colonel DE RAEMY Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Convenzione-art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso. La Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera in considerazione dell'intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessita' di permettere un rapido disbrigo delle formalita' doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone, hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di concludere a tale scopo la presente Convenzione. Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari LA REPUBBLICA ITALIANA ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA Colonnello Maurice de Raemy, Vice-direttore del Servizio Topografico Federale, Berna, i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione Svizzera ed il Regno d'Italia del 24 luglio 1941 sulla determinazione della frontiera italosvizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Polent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso-Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 66/7, e' fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell'Ufficio tecnico-erariale di Como in data 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione,

Convenzione-art. 2

Art. 2. Alla Commissione permanente per la manutenzione del confine italo-svizzero vengono assegnati i seguenti compiti: a) controllo delle superfici da permutarsi pareggiate non in base al valore del terreno ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 mq. ciascuna, cioe' complessivamente di 124 mq.; b) incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera nonche' modifica della documentazione.

Convenzione-art. 3

Art. 3. Le spese inerenti ai compiti menzionati all'art. 2 saranno sopportate per meta' da ciascuna delle due Parti.

Convenzione-art. 4

Art. 4. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951 Ing. Giuseppe MERLA Col. DE RAMEY Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.