DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 239
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ai posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L'articolo unico del regio decreto 28 aprile 1937, n. 789, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale dell'esercito, e' sostituito dal seguente: "Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dell'esercito, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, e' richiesto un titolo di studio non inferiore al compimento degli studi elementari superiori (quinta classe) o titolo equipollente".
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 18. - PALLA
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