LEGGE 4 aprile 1953, n. 240
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il comma settimo dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannumero sono conferibili nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma primo, sia agli impiegati del comma sesto, fermo peraltro che gl'impiegati del comma primo concorrono alla promozione col beneficio dell'anzianità computabile ai soli fini dell'art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al comma sesto possono far valere la propria anzianità speciale anche ai fini della legge 1 dicembre 1949, n. 868. Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianità speciale attribuita a norma dei commi primo e sesto della legge 5 giugno 1951, n. 376.
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