LEGGE 27 marzo 1953, n. 245
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A partire dall'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la concessione a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma di un contributo annuo di lire 60.000.000, da destinare per lire 50.000.000 alla lotta contro il cancro ed i tumori maligni e per lire 10.000.000 alla lotta contro le malattie veneree.
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