LEGGE 2 aprile 1953, n. 260
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, e' ratificato.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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