LEGGE 4 aprile 1953, n. 269
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria. Art. 2, terzo comma. - Dopo le parole: al corso di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria. Art. 3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria. Art. 12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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