DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 284
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge del 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta l'opportunita' di disciplinare il movimento dei materiali postali e telegrafici tra l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e gli altri organi della stessa Amministrazione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
All'art. 33 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, viene aggiunta la seguente lettera: "d) il depositario di materiali postali e telegrafici presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni".
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 47. - PALLA
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