LEGGE 9 aprile 1953, n. 292
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, e' ratificato.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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