LEGGE 9 aprile 1953, n. 292

Type Legge
Publication 1953-04-09
Ultimo aggiornamento 1953-05-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, e' ratificato.

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

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