DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 294
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1060;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 92 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1925 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle privative, quali risultano modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1949, n. 1060, sono sostituiti dai seguenti commi: "L'Amministrazione potra', nei limiti delle disponibilita' di bilancio: sussidiare asili infantili, scuole elementari e forme di attivita' assistenziali promosse dall'Amministrazione stessa per i figli del dipendente personale salariato; sostenere, in localita' saliniere, le spese di culto o contribuirvi in parte; concorrere nelle spese di trasporto che il personale salariato con rapporto di lavoro continuativo, in servizio presso gli opifici, stabilimenti e depositi, e' obbligato a sostenere giornalmente per recarsi al lavoro. Detto concorso e' pero' limitato agli opifici, stabilimenti e depositi il cui personale dimori in gran maggioranza in comuni non collegati, con quello in cui hanno sede i medesimi, da regolare rete tramviaria o ferroviaria ed agli opifici, stabilimenti e depositi che trovansi situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della grande maggioranza del personale. La misura del concorso e' stabilita dall'Amministrazione centrale ed e' rapportata alla spesa giornaliera che il salariato e' costretto a sostenere. Essa peraltro non puo' essere corrisposta - per ciascun operaio per il quale sia stato riconosciuto giustificato l'impiego dei mezzi di trasporto e per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro - in misura superiore a L. 1,25 e L. 1,50 a km. per i percorsi rispettivamente su strada piana e su strada in dislivello. Il concorso nella spesa e' comunque limitato ad un percorso massimo di km. 10 per le saline e km. 6 per gli altri organi periferici. L'Amministrazione, quando sussistano particolari ragioni di servizio, ha altresi' la facolta' di provvedere direttamente o a mezzo di privati appaltatori, al trasporto del personale salariato in servizio - con rapporto di lavoro continuativo - negli opifici, stabilimenti e depositi trovantisi nelle condizioni previste nel secondo comma del presente articolo. In tal caso non si fa luogo alla erogazione del concorso nelle spese di trasporto previsto dal 1° comma del presente articolo".
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1953
Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 53. - PALLA
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