LEGGE 2 aprile 1953, n. 295

Type Legge
Publication 1953-04-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità. Il giudizio di idoneità sarà così distinto: a) idoneità all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche; b) idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia. Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

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