LEGGE 9 aprile 1953, n. 317
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2 lettera b) delle note del 26 novembre 1948 scambiate fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, doveva essere effettuato mediante prelievo dal "Fondo speciale (fondo lire)" di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, è assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1951. A titolo di rimborso forfetario della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di lire 2,5 miliardi.
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