LEGGE 16 aprile 1953, n. 329
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 20 milioni a favore dell'Istituto per l'Oriente.
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