LEGGE 16 aprile 1953, n. 346

Type Legge
Publication 1953-04-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di proprieta' industriale concluso a Roma, tra l'Italia e l'Austria, il 1 febbraio 1952.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 11 dell'Accordo.

Art. 3

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Accord

Accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement Federal autrichien en matiere de propriete' industrielle Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.