DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 347
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1927, che detta il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Silla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 sono espropriati, nell'interesse della difesa militare bel Paese e limitatamente al diritto di uso per i bisogni dello Stato, i brevetti delle invenzioni di cui alle domande n. 11263/51 e n. 11264/51, depositate entrambe il 9 ottobre 1951 a nome Auguto Heinritzi e contraddistinte, rispettivamente, dai titoli "Pila ad elettrolita liquido" e "Pila ad elettrolita liquido e procedimento di fabbricazione dei suoi elettrodi".
Art. 2
Le invenzioni di cui al precedente art. 1 devono essere tenute segrete, a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Art. 3
Le indennita' spettanti al sig. Augusto Heinritzi, ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, saranno fissate successivamente, giusta quanto stabilito dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese.
EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla corte dei conti, addi' 13 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 94. - PALLA
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