DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 377

Type DPR
Publication 1953-02-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2255 e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, numero 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, numero 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964 e 25 luglio 1952, n. 1207;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica, dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:

Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di:

7) "Diritto canonico".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953 Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 101. - PALLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, numero 2255 e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606; 31 ottobre 1929, n. 2400; 1 ottobre 1931, n. 1372; 27 ottobre 1932, n. 2062; 27 dicembre 1934, n. 2448; 27 ottobre 1936, n. 2457; 27 marzo 1939, numero 1296; 9 maggio 1939, n. 1469; 26 ottobre 1940, n. 2065; 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, numero 1266, e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; 18 aprile 1951, n. 964 e 25 luglio 1952, n. 1207; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica, dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 19. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di: 7) "Diritto canonico".

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1953

Atti dei Governo, registro n. 76, foglio n. 101. - PALLA

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