DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 383
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 10 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1040, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825 e 23 aprile 1952, n. 873;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
16) Filosofia della storia;
17) Filosofia della religione.
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
"Puericoltura;
Parassitologia".
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di:
9) Elettrotecnica,
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
13) Geometria algebrica;
14) Teoria delle funzioni;
15) Teoria dei numeri;
16) Topologia;
17) Storia delle matematiche.
Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
15) Teoria delle funzioni;
16) Topologia;
17) Storia delle matematiche;
18) Fisica terrestre;
19) Onde elettromagnetiche.
Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: "elettrotecnica" e "mineralogia".
Art. 38. - Laurea in scienze naturali. E' aggiunto all'ultimo comma quanto segue:
"Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di "fisiologia vegetale" gli studenti che non abbiano superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "chimica organica".
All'art. 91, lettera e), relativo alla Scuola di perfezionamento in anestesia, le parole: "La durata del corso e' di un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"La durata del corso e' di due anni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato
alla Corte del conti, addi' 15 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 103. - PALLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 10 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1040, n. 2056; 15 aprile 1942, n. 423; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194; 13 marzo 1950, n. 283; 27 ottobre 1951, n. 1825 e 23 aprile 1952, n. 873; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: 16) Filosofia della storia; 17) Filosofia della religione. Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: "Puericoltura; Parassitologia". Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale e' aggiunto quello di: 9) Elettrotecnica, Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: 13) Geometria algebrica; 14) Teoria delle funzioni; 15) Teoria dei numeri; 16) Topologia; 17) Storia delle matematiche. Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: 15) Teoria delle funzioni; 16) Topologia; 17) Storia delle matematiche; 18) Fisica terrestre; 19) Onde elettromagnetiche. Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: "elettrotecnica" e "mineralogia". Art. 38. - Laurea in scienze naturali. E' aggiunto all'ultimo comma quanto segue: "Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di "fisiologia vegetale" gli studenti che non abbiano superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "chimica organica". All'art. 91, lettera e), relativo alla Scuola di perfezionamento in anestesia, le parole: "La durata del corso e' di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "La durata del corso e' di due anni".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte del conti, addi' 15 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 103. - PALLA
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