DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1953, n. 410

Type DPR
Publication 1953-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Roma il 23 agosto 1952.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 dell'Accordo suddetto.

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 121. - PALLA

Accordo - art. 1

Accordo commerciale fra il Governo italiano e il Governo portoghese Il Governo italiano e il Governo portoghese, allo scopo di favorire nel quadro della collaborazione economica europea lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le due Parti contraenti applicheranno ai prodotti originari e provenienti da ciascuno dei due Paesi tutte le misure di liberazione adottate o che saranno adottate in conformita' delle decisioni dell'O.E.C.E.

Accordo - art. 2

Art. 2. Agli effetti del presente Accordo, si intende per Italia il territorio peninsulare e insulare italiano, compreso il territorio di Trieste attualmente sotto amministrazione dell'Autorita' Militare anglo-americana, e per Portogallo il territorio continentale, insulare e d'oltremare portoghese. Si intendono per prodotti italiani quelli originari e provenienti dall'Italia e per prodotti portoghesi quelli originari e provenienti dal Portogallo.

Accordo - art. 3

Art. 3. Il Governo italiano si impegna ad autorizzare l'importazione dei prodotti portoghesi indicati nella Lista A (allegato 1 al presente Accordo), almeno sino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati in tale lista. Il Governo portoghese, da parte sua, si impegna a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso l'Italia, almeno fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista A. I contingenti relativi ai prodotti della Lista A che attualmente possono essere importati liberamente in Italia in virtu' di provvedimenti autonomi, non verranno messi in distribuzione che a seguito di revoca di tali provvedimenti. In tal caso la distribuzione verra' effettuata immediatamente e pro-rata temporis per il periodo ancora restante fino allo scadere del presente Accordo.

Accordo - art. 4

Art. 4. Il Governo portoghese si impegna ad autorizzare l'importazione dei prodotti italiani contemplati nella Lista B (allegato 2 al presente Accordo), almeno fino alla concorrenza dei quantitativi o valori indicati nella lista stessa. Il Governo italiano, da parte sua, si impegna a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione di detti prodotti verso il Portogallo, almeno sino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista B. Resta inteso che per i contingenti compresi nelle annesse Liste A, B, le cui voci risultino parzialmente liberate rispettivamente in ciascuno dei due Paesi, le cifre previste si applicano alla parte non liberata del contingenti rispettivi.

Accordo - art. 5

Art. 5. Il Governo italiano e il Governo portoghese si impegnano, in quanto necessario, a rilasciare le licenze di esportazione o quelle altre autorizzazioni che fossero richieste per l'esportazione verso l'Italia e rispettivamente verso il Portogallo, dei prodotti riportati nelle liste C e D (allegati 3 e 4 del presente Accordo), almeno sino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati in tali liste.

Accordo - art. 6

Art. 6. Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare misure intese a limitare l'importazione dei prodotti attualmente menzionati nelle tabelle di liberazione presentate all'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, detto Governo entrera' immediatamente in contatto con l'altro per i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari. In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il Paese importatore adottera' le disposizioni necessarie ai fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accordera', inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno eguali alla media delle quantita' importate durante i tre ultimi anni precedenti la messa in vigore delle nuove misure.

Accordo - art. 7

Art. 7. Se uno dei due Governi fosse costretto ad adottare nuove misure per limitare le sue esportazioni, detto Governo entrera' immediatamente in contatto con l'altro per- i provvedimenti da prendere allo scopo di salvaguardare le normali correnti di affari. In ogni caso, prima che sia concluso un accordo a tale riguardo, il Paese esportatore adottera' le misure necessarie al fine di permettere l'esecuzione degli affari conclusi anteriormente e accordera', inoltre, dei contingenti per il mantenimento delle correnti tradizionali. Tali contingenti saranno almeno uguali alla media delle quantita' esportate durante i tre ultimi anni precedenti la messa in vigore delle nuove misure.

Accordo - art. 8

Art. 8. I contingenti compresi nelle liste annesse saranno ripartiti in quote trimestrali salvo per i prodotti aventi carattere stagionale ed i due Governi si comunicheranno, reciprocamente, alla fine di ciascun trimestre, le licenze rilasciate a valere sui contingenti medesimi.

Accordo - art. 9

Art. 9. Ambedue i Governi procureranno di prendere le misure necessarie perche' i prodotti che ciascun Paese importera' dall'altro non vengano riesportati.

Accordo - art. 10

Art. 10. Le due Parti contraenti sono d'accordo nell'escludere le operazioni di compensazione privata e gli affari di reciprocita' negli scambi commerciali fra i due Paesi.

Accordo - art. 11

Art. 11. Allo scopo di agevolare lo sviluppo degli scambi commerciali fra l'Italia ed il Portogallo verra' costituita una. Commissione Mista composta di rappresentanti dei due Governi. La Commissione avra' il compito di controllare l'esecuzione del presente Accordo e di formulare proposte che possano dimostrarsi atte a migliorare i rapporti commerciali e finanziari fra l'Italia ed il Portogallo.

Accordo - art. 12

Art. 12. I pagamenti dei prodotti importati e rispettivamente esportati in base al presente Accordo saranno regolati conformemente alle disposizioni dell'Accordo di Pagamenti in vigore.

Accordo - art. 13

Art. 13. Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 luglio 1952 e sara' valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana e in lingua portoghese entrambi i testi facendo ugualmente fede. Firmato a Roma, il giorno 23 agosto 1952 Per il Governo portoghese FRANCISCO DE CALHEIROS E MENEZES Per il Governo italiano VITTORIO ZOPPI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Accordo - Allegato 1

ALLEGATO 1 Lista A IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI PORTOGHESI NON LIBERATI NEL QUADRO DELL'O.E.C.E. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato 2

ALLEGATO 2 Lista B IMPORTAZIONE IN PORTOGALLO DI PRODOTTI ITALIANI NON LIBERATI NEL QUADRO DELL'O.E.C.E. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato 3

ALLEGATO 3 Lista C PRODOTTI PORTOGHESI LA CUI IMPORTAZIONE E' LIBERATA IN ITALIA Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato 4

ALLEGATO 4 Lista D PRODOTTI ITALIANI LA CUI IMPORTAZIONE E' LIBERATA IN PORTOGALLO Parte di provvedimento in formato grafico

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