DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 414
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e la legge 11 gennaio 1943, n. 32; Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il conforme parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 6 dicembre 1952 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Societa' per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio, con sovvenzione dello Stato, di un ascensore in servizio pubblico per trasporto di persone alla fermata dello Scraio della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento, della quale l'ascensore costituisce parte integrante.
EINAUDI MALVESTITI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1953
Atti del Governo, registro n 76, foglio n. 13°. - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)