DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 422
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che istituisce i ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto suddetto;
Considerata la necessita' di emanare norme per adeguare ai regolamenti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni dei predetti provvedimenti legislativi;
Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con legge 10 agosto 1950, n. 668, e l'art. 12 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1928;
Visto il regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
In corrispondenza dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i sottoindicati ruoli speciali transitori: a) ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo A, distinto nelle branche di servizio: "Coltivazioni tabacchi"; "Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati"; "Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali"; b) ruolo speciale transitorio del personale amministrativo di gruppo A; c) ruolo speciale transitorio del personale amministrativo di gruppo B; d) ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo B; e) ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo C, distinto nelle branche di servizio di cui alla precedente lettera a); f) ruolo speciale transitorio del personale d'ordine di gruppo C; g) ruolo speciale transitorio del personale ausiliario.
Art. 2
Gli impiegati non di ruolo in servizio alla data del 1 maggio 1948 vengono collocati, in relazione alla categoria cui appartenevano a tale data: nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente art. 1, quelli di prima categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nelle branche di servizio del ruolo organico del personale tecnico di gruppo A, dall'art. 4, lettera a) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data, del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso; nel ruolo di cui alla lettera b), quelli di prima categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo A, dall'art. 4, lettera b) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso; nel ruolo di cui alla lettera c), quelli di seconda categoria, muniti del titolo di studio prescritto, per l'ammissione nel ruolo organico del personale amministrativo di gruppo B, dall'art. 4, lettera c) del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1627, i quali, alla data dei 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso; nel ruolo di cui alla lettera d), quelli di seconda categoria, muniti di uno dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione nel ruolo organico del personale tecnico di gruppo 8, dall'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, i quali, alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo stesso; nel ruolo di cui alla lettera e), quelli di terza categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale tecnico di gruppo C; nel ruolo di cui alla lettera f), quelli di terza categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale d'ordine di gruppo C; nel ruolo di cui alla lettera g), quelli di quarta categoria, che alla data del 24 giugno 1951, disimpegnavano mansioni proprie del ruolo organico del personale ausiliario. Dall'inquadramento nei ruoli di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del precedente art. 1 e' escluso il personale femminile non di ruolo, di qualsiasi categoria.
Art. 3
Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori di cui agli articoli precedenti provvede il Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. L'assegnazione alle singole branche di servizio degli impiegati non di ruolo inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui alle lettere a) ed e) del precedente art. 1 e' disposta con provvedimento del direttore generale dei Monopoli di Stato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.
Art. 4
Gli impiegati non di ruolo, inquadrati in base al precedente art. 2 nelle varie branche del ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo A, che abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio nel medesimo ruolo speciale, potranno essere ammessi a partecipare agli esami di concorso che verranno indetti per la promozione al grado 9° delle rispettive branche di servizio del corrispondente ruolo organico. Gli impiegati non di ruolo, inquadrati in base al precedente art. 2 nelle varie branche del ruolo speciale transitorio del personale tecnico di gruppo C, che abbiano compiuto il prescritto periodo di servizio nel medesimo ruolo speciale, potranno essere ammessi a partecipare agli esami di concorso e di idoneita' che verranno indetti per la promozione al grado 11° delle rispettive branche di servizio del corrispondente ruolo organico.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 26. - PALLA
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