DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953, n. 447
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 dicembre 1911, n. 1476, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, che approva il Regolamento per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'art. 9 del Regolamento per le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti ed a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, citato nelle premesse, e' modificato come appresso: 1) il punto a) della parte 2ª e' sostituito dal seguente: a) al personale delle Ferrovie dello Stato dei seguenti gradi indicati nei quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785: grado sesto, grado settimo con almeno sei anni di anzianita' nei grado ed agli allievi ispettori, nonche' agli specialisti, medici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse; 2) l'ultimo comma del punto b) e' sostituito dal seguente: Al personale delle Ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, non compreso nel precedente punto a), quando concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze.
Art. 2
Il punto a) della parte 2ª dell'art. 10 del Regolamento sopra citato, e' sostituito dal seguente: a) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi: del grado 3° nel limite di km. 4000; del grado 4° nel limite di km. 3000; del grado 5° nel limite di km. 2000; del grado 6° nel limite di km. 1000; del grado 7°, collocato a riposo posteriormente al 31 dicembre 1951 dopo aver maturato almeno 6 anni di anzianita' nel grado, nel limite di km. 1000. I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 novembre 1938, n. 1785.
EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 57. - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.