DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 453

Type DPR
Publication 1953-03-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 31 della legge 18 gennaio 1952, n. 40;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta:

CAPO I. Disposizioni generali sull'avanzamento

Art. 1

Le promozioni si effettuano: a) per i sottufficiali, ad anzianita', con o senza esperimento, ed a scelta per esami; b) per i finanzieri, ad anzianita'.

Art. 2

Per essere dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianita' i sottufficiali e militari di truppa debbono: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al loro grado; b) possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere per adempiere degnamente, in pace ed in guerra, le funzioni del grado superiore. Per essere dichiarati idonei all'avanzamento a scelta i sottufficiali debbano possedere in modo spiccato i requisiti di cui sopra.

Art. 3

Le cariche di carattere particolarmente tecnico, di cui all'art. 12 della legge 7 giugno 1937, n. 913, valide, agli effetti dell'avanzamento, come servizio prestato ai sensi dell'art. 9 della legge stessa, quale risulta sostituito dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, sono quelle elencate nell'allegato 1.

Art. 4

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule "idoneo" o "non idoneo". Il giudizio di no idoneita' deve essere motivato dall'autorita' giudicante, indicando specificatamente in quale dei requisiti prescritti, di cui all'art. 2, il sottufficiale od il militare di truppa sia giudicato insufficiente. I giudizi sono complimenti su apposito specchio di avanzamento, il cui modello e' stabilito dal Comando generale.

Art. 5

L'idoneita' all'avanzamento ad anzianita' od a scelta dei sottufficiali e militari di truppa e' dichiarata in seguito a giudizi di 1°, 2° e 3° grado pronunciati successivamente dalle autorita' di grado e dalle commissioni di ufficiali del Corpo risultanti dagli allegati nn. 2 e 3. Per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa e' decisivo il giudizio di 3° grado. In mancanza di tale giudizio e' decisivo quello di 2° grado. Per l'avanzamento a scelta il giudizio decisivo spetta al comandante generale. Nei casi dubbi o non esplicitamente contemplati, il comandante generale della Guardia di finanza stabilisce le autorita' o le commissioni che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento.

Art. 6

Il giudizio di avanzamento deve essere sospeso: a) quando, in seguito ad accertamenti delle competenti autorita' sanitarie, il sottufficiale o militare di truppa sia dichiarato temporaneamente inabile al servizio incondizionato, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 3, primo comma, e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551; b) quando a carico del sottufficiale o militare di truppa sia promossa azione penale per delitti o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina. Il giudizio di avanzamento puo' essere inoltre sospeso quando a carico del militare sia promossa azione penale per contravvenzioni o sia in corso un'inchiesta disciplinare.

Art. 7

I sottufficiali e militari di truppa, per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso per temporanea, inidoneita' fisica, sono ripresi in esame all'atto in cui abbiano riacquistata la completa Idoneita' al servizio incondizionato e sono poi iscritti sul quadro di avanzamento Quando le malattie che hanno dato luogo al giudizio sospensivo dipendano da cause di servizio di guerra o d'istituto le promozioni sono conferite a norma dell'art. 3, 2° e 3° comma, 4 e 8 della legge 10 dicembre 1942, n. 1551; quando invece le malattie non dipendono da causa di servizio, le promozioni non possono avere decorrenza anteriore al giorno in cui i militari abbiano riacquistata l'idoneita' fisica.

Art. 8

I sottufficiali e militari di truppa per i quali il giudizio di avanzamento sia stato sospeso perche' nei loro confronti e' stata promossa azione penale a cura della competente autorita' giudiziaria od e' stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina ovvero perche' e' in corso un'inchiesta disciplinare, saranno ripresi in esame non appena definito il procedimento penale o quello disciplinare, Nel caso le il procedimento penale o disciplinare si concluda favorevolmente, il sottufficiale o militare di truppa, se dichiarato idoneo, sara' iscritto sul quadro di avanzamento e promosso con la stessa decorrenza ed anzianita' che avrebbe avuto se nei suoi confronti non fosse stata promossa l'azione penale o non fosse stata ordinata la convocazione di una commissione di disciplina, ovvero, non avesse avuto luogo una inchiesta disciplinare.

Art. 9

La promozione di un sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro di avanzamento e' sospesa quando a suo carico sia promossa azione penale o sia ordinata la convocazione di una commissione di disciplina. La promozione puo' essere ugualmente sospesa con determinazione del comandante generale, su proposta delle autorita' giudicatrici, quando sia in corso un'inchiesta disciplinare. Qualora l'esito del procedimento penale o disciplinare sia favorevole, il sottufficiale od il militare di truppa, se giudicato idoneo in seguito a nuovo giudizio di avanzamento, e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 10

Il sottufficiale o militare di truppa iscritto sul quadro d'avanzamento, che viene a perdere, per qualsiasi motivo, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, deve essere proposto per la cancellazione dal quadro. La cancellazione puo' essere proposta da una delle autorita' o delle commissioni giudicatrici mediante rapporto o verbale particolareggiato; in ogni caso, pero', debbono pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, a cominciare da quello di 1° grado, tutte le autorita' e le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 5. Il sottufficiale o militare di truppa che a criterio di una delle autorita' o delle commissioni giudicatrici abbia riacquistato il requisito perduto, puo' essere proposto per la reiscrizione sul quadro di avanzamento, dalla medesima autorita' o commissione giudicatrice; devono pero' pronunciarsi sulla proposta, con giudizio motivato, tutte le autorita' e le commissioni giudicatrici di cui al precedente art. 5.

Art. 11

Le promozioni dei sottufficiali e dei militari di truppa sono disposte con determinazione del comandante generale del Corpo. L'anzianita' assoluta del nuovo grado e' fissata dalla data delle determinazioni di cui al precedente comma, quando non sia altrimenti disposto nelle determinazioni stesse.

Art. 12

I sottufficiali sono iscritti agli effetti dell'avanzamento, per grado, nei seguenti ruoli di anzianita': sottufficiali del ramo terra; sottufficiali del ramo mare; sottufficiali del servizio sedentario - ramo terra; sottufficiali del servizio sedentario ramo mare.

Art. 13

Il numero dei posti vacanti nei vari gradi e' costituito dalla differenza tra l'organico fissato per ciascun grado ed il numero dei militari iscritti nel ruolo. Nel computo delle vacanze sono inoltre compresi i militari collocati a disposizione di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1941, n. 1557.

Art. 14

In relazione all'articolo precedente i posti si considerano vacanti: a) dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del sottufficiale o militare di truppa; b) dal giorno in cui hanno vigore le disposizioni di collocamento a disposizione di altre amministrazioni.

Art. 15

Il Comando generale ogni anno determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo, i limiti di anzianita' entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali ed i militari di truppa per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianita' per l'anno successivo, nonche' la data entro la quale i sottufficiali compresi nel primo terzo del ruolo al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, possono presentare le domande per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta. Il Comando generale determina altresi' mediante pubblicazione sullo stesso foglio d'ordini la data entro la quale i sottufficiali ed i militari di truppa debbono essere in possesso dei requisiti di comando e di servizio previsti dalle disposizioni in vigore. Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianita' sia insufficiente a coprire le vacanze che si siano verificate o che si prevede si possano verificare nell'anno, il Comando generale dispone per la compilazione dei quadri suppletivi di avanzamento. I quadri di avanzamento hanno valore dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono; essi sono approvati e resi esecutivi mediante ordinanza del comandante generale e poi pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.

Art. 16

Sulle domande di ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta esprimono il parere le autorita' di grado e le commissioni di cui alla tabella n. 2 allegata al presente regolamento. Sulle medesime si pronuncia poi con giudizio decisivo il comandante generale.

Art. 17

I giudizi sulle prove scritte ed orali degli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario, su quelle per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore sono devoluti ad altrettante commissioni nominale dal comandante generale e composte ciascuna dei seguenti ufficiali del Corpo: un colonnello, presidente; due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri; un capitano, membro e segretario. Per le prove orali potra' essere aggiunto ai membri delle commissioni un ufficiale del Corpo, competente in materie nautiche, per esaminare i candidati del ramo mare nella parte del programma concernente la cultura marinaresca.

Art. 18

Per lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, con le deroghe ed integrazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 19

Apposite commissioni di vigilanza nominate dal comandante generale e composte di ufficiali del Corpo provvedono a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove stesse, di cui all'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 20

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, per ogni prova scritta ed orale ciascun membro della commissione esaminatrice assegna un pulito di merito espresso in ventesimi. Si considera punito di merito assegnato dalla commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti dei singoli membri della commissione.

Art. 21

I sottufficiali ed i militari di truppa dichiarati non idonei all'avanzamento dovranno essere ripresi in esame solamente all'atto della formazione del quadro di avanzamento dell'anno successivo e non in occasione della eventuale compilazione del quadro di avanzamento suppletivo, in quanto la dichiarazione di non idoneita' ha effetto per tutto l'anno cui si riferisce.

CAPO II Modalita' per il concorso di ammissione al corso allievi sottufficiali

Art. 22

Il numero dei posti da mettere a concorso per l'ammissione alla Scuola allievi sottufficiali e' determinato, di volta in volta, dal Comando generale, in relazione alle presumibili vacanze organiche nel grado di sottobrigadiere per l'anno in cui gli aspiranti acquisterebbero titolo alla promozione.

Art. 23

La ripartizione dei posti di cui al precedente articolo fra il contingente del ramo terra e quello del ramo mare e' determinata dal Comando generale. Dai posti disponibili per il contingente del ramo mare vanno detratti quelli messi a disposizione dei militari che abbiano frequentato il corso motoristi navali presso le Scuole del C.E.M.M. della Marina militare ovvero presso la Scuola nautica della Guardia di finanza.

Art. 24

Il concorso e' bandito con ordinanza del comandante generale. Possono parteciparvi per non piu' di quattro volte gli appuntati ed i finanzieri che non abbiano superato il 35° anno di eta' alla data di pubblicazione del bando di concorso sul foglio d'ordini del Corpo, ne facciano domanda con le modalita' ed entro il termine prescritto dal bando stesso e siano in possesso entro tale termine dei seguenti requisiti: 1) abbiano compiuto almeno due anni di servizio nella Guardia di finanza, ovvero un anno se posseggono la licenza di scuola media inferiore; 2) abbiano prestato effettivo servizio per almeno sei mesi nelle brigate di frontiera o sulle unita' del naviglio della Guardia di finanza o nei reparti mobilitati o dislocati fuori del territorio metropolitano; 3) non abbiano riportato negli ultimi dodici mesi di servizio punizioni piu' gravi della camera di punizione semplice e, nelle note caratteristiche dell'ultimo anno, giudizio sommario inferiore a "buono", salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo art. 27. I militari debbono inoltre essere giudicati meritevoli di partecipare al concorso dalle commissioni di cui al successivo articolo, costituite con il compito di eliminare coloro che abbiano dimostrato di non possedere la cultura generale indispensabile per frequentare con buon profitto il corso allievi sottufficiali.

Art. 25

Le commissioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 24, sono composte dal comandante di legione o reparto corrispondente, presidente, da un ufficiale superiore, membro, e da un capitano membro e segretario, e giudicano a maggioranza, insindacabilmente, in base agli elementi di valutazione relativi allo stato di servizio dell'aspirante e ad un rapporto informativo compilato dal comandante di compagnia e annotato dal comandante di circolo o reparto corrispondente, ed alle risultanze di un eventuale accertamento diretto.

Art. 26

Il comandante generale puo' decidere in ogni tempo l'esclusione dal concorso di quel militare che, pur possedendo i requisiti previsti al precedente art. 24, non sia ritenuto meritevole, per particolari motivi, dell'ammissione al concorso medesimo.

Art. 27

I militari che, nel periodo di tempo intercorrente fra la data stabilita per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e l'inizio del corso, riportino punizioni piu' gravi della camera di punizione semplice, debbono essere proposti per l'esclusione dagli esami o dal corso al comandante generale, che decide in merito. Qualora i militari anzidetti chiedano di partecipare al concorso successivo, il Comando generale su motivata proposta dei Comandi di legione od equiparati, decide se la punizione che ha dato luogo alla esclusione sia da valutare agli effetti del precedente art. 24, n. 3.

Art. 28

Le domande degli aspiranti, vengono per via gerarchica inviate ai Comandi di legione o reparti corrispondenti, i quali, accertato che gli aspiranti medesimi posseggano i requisiti prescritti, fanno riunire le commissioni di cui al precedente art. 25. I Comandi di legione trasmettono poi al Comando generale l'elenco dei militari ammessi al concorso dalle commissioni stesse, nonche' eventuali proposte di esclusione formulate ai fini del precedente art. 26 corredandole dei fogli matricolari dei militari interessati. Le decisioni di esclusione dal concorso adottate dal comandante generale d'iniziativa o su proposta dei Comandi competenti vengono comunicate ai militari interessati prima del giorno fissato per la prova scritta.

Art. 29

Gli esami ai quali sono sottoposti i concorrenti ammessi al concorso comprendono: una prova scritta di composizione italiana, consistente nello svolgimento di un tema scelto dal comandante generale; una prova orale di cultura generale; una prova orale di servizio d'istituto e di istruzioni e regolamenti militari. Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali del concorso trovano applicazione le norme degli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto. Le altre modalita' di svolgimento del concorso ed i programmi delle prove orali sono stabiliti di volta in volta dal comandante generale.

Art. 30

Per la revisione della prova scritta e per sottoporre alle prove orali i candidati ammessivi e nominata con determinazione del comandante generale apposita commissione centrale composta dei seguenti ufficiali del Corpo: un colonnello o tenente colonnello, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o il meno anziano esercita la funzione di segretario. Qualora il numero dei concorrenti lo richieda, il comandante generale ha facolta' di chiamare a far parte della commissione altri due ufficiali di grado non inferiore a capitano. La commissione compila le graduatorie degli idonei relative ai due rami del servizio - terra e mare - in base alla media dei voti, espressi in ventesimi, assegnati ai candidati nelle singole prove.

Art. 31

Per la formazione della graduatoria trovano applicazione, a parita' di media dei punti, le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modifiche.

Art. 32

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