LEGGE 28 giugno 1953, n. 462
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, lino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.
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