DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 464
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro, per gli affari esteri; Decreta:
Art. 1
Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica sono banditi con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno tre mesi prima dell'inizio delle prove. Non sono accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine fissato dallo stesso decreto.
Art. 2
Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale del nome e del cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.
Art. 3
La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed e' composta di un presidente e di sette membri. Di essa fanno parte due magistrati scelti fra i consiglieri e presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, tre professori titolari di Universita', due funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri, appartenenti alla carriera diplomatica in attivita' di servizio od a riposo, ed un membro scelto dal Ministro: il Ministro designa tra i componenti predetti il presidente. Alla Commissione possono essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere facoltative di cui all'art. 5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore al 7°, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla stessa carriera.
Art. 4
Gli esami consistono in prove scritte e orali. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: a) storia moderna e contemporanea; b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica; c) diritto internazionale, pubblico e privato; d) lingua francese; e) lingua inglese. L'esame delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo art. 5, consiste in una composizione con l'uso del vocabolario. I candidati hanno 8 ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c); 4 ore per svolgere quelli di lingua estera. L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti: a) diritto costituzionale e amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati; b) diritto civile e commerciale; elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro; c) elementi di scienza delle finanze e di statistica; d) geografia fisica e politica. Il programma particolareggiato per ogni singola materia di esame e' fissato con decreto del Ministro per gli affari esteri e pubblicato in allegato al bando di concorso.
Art. 5
In aggiunta alle lingue francese e inglese, il concorrente puo' chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale, o soltanto orale, nelle seguenti lingue: tedesco, russo, spagnolo e arabo, nonche' alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua. Il candidato che raggiunga la sufficienza nelle prove scritte sostenute in una o piu' delle quattro lingue facoltative predette, puo' beneficiare, per ciascuna prova, di un massimo di 8 punti, che si aggiungono al complesso dei voti, espresso in quattrocentesimi, riportato nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia raggiunto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale. Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova orale obbligatoria puo' beneficiare, in aggiunta al voto complessivo espresso in ottantesimi, di un massimo di 8 punti per le prove orali facoltative sostenute nella medesima lingua facoltativa gia' presentata allo scritto, od in qualsiasi altra lingua per cui abbia chiesto di essere sottoposto alla sola prova orale. Per ogni lingua possono essere assegnati non piu' di 2 punti.
Art. 6
Lo svolgimento degli esami e la formazione della graduatoria avviene secondo le disposizioni generali stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Le determinazioni della Commissione che non concernono la valutazione dei candidati sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
EINAUDI DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 76, - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.