DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1953, n. 494
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 78 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, e modificato con regi decreti 28 novembre 1920, n. 1895, 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi in data 29 aprile 1952; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Il primo comma dell'art. 24 dello statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, e' modificato come segue: "Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto di un numero non minore di 15 e non maggiore di 19 membri, eletti dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti".
EINAUDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 5. - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)