DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1953, n. 542
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208, che delega a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima, alla fusione dell'istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto postelegrafonici; al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perche' esso raggiunga nelle forme piu' adeguate e spedite le proprie finalita'; nonche' alla determinazione della quota del suo patrimonio spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con il quale fra l'altro e' stato provveduto alla detta fusione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art 1. L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.
Art. 2
L'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti, con le forme e mediante i contributi stabiliti a norma di legge e di regolamento. In particolare, l'Istituto provvede: a) al trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia, ai supplenti, ai ricevitori, ed ai portalettere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; b) al conferimento al personale di cui alla precedente lettera a) dell'indennita' di buonuscita e degli assegni vitalizi a norma dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; c) alla educazione ed istruzione degli orfani del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia curandone l'ammissione in convitto, sia concedendo sussidi scolastici, nonche' allo accoglimento nelle colonie estive gestite dall'Istituto dei figli ed orfani di tale personale aventi eta' non inferiore ai 6 anni e non superiore a 12 anni; d) alla concessione di sussidi a favore dei ricevitori e dei portalettere nei casi di malattie acute di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dopo il trentesimo giorno di assenza, in misura non eccedente la meta' della retribuzione e per un tempo non superiore ad otto mesi; e) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso gli accollatari dei trasporti postali ed i procaccia con obbligazione personale anche provvisori; f) alla gestione dei fondi di mutualita' (fondi di aspettativa, di riposo e decesso) secondo le norme del relativo statuto; g) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate; h) alla eventuale gestione di case per postelegrafonici e ad altre forme di attivita' che vengano istituite nei modi previsti dal successivo art. 6. ((i) alla gestione di case economiche di proprieta' delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con rimborso integrale da parte delle previste Aziende delle spese sostenute per tale gestione, secondo le modalita' e le condizioni da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici)). Provvede altresi' alla gestione stralcio della Cassa mutua cauzioni per i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Le forme di assistenza e previdenza di cui alle precedenti lettere a), b), c), ed f) possono essere estese al personale dipendente dall'Istituto.
Art. 3
Sono organi dell'Istituto postelegrafonici: a) il Consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il Collegio dei revisori.
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed e' cosi' composto: a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale; b) di un consigliere di Stato; c) del direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni; d) di un funzionario del Ministero del tesoro; e) di un sostituto avvocato generale dello Stato; f) di quattro rappresentanti del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti. I direttore generale delle Poste e' vice presidente di diritto dell'Istituto postelegrafonici. Egli sostituisce a tutti gli effetti il presidente nei casi di assenza o di impedimento. ((2))
Art. 5
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di taluno dei componenti il Consiglio, il successore e' nominato per un tempo pari a quello per il quale sarebbe rimasta in funzione la persona sostituita. Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, puo' produrre la decadenza dalla carica da dichiararsi su proposta del presidente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 6
Il Consiglio di amministrazione delibera: a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Istituto; b) sui regolamenti organici del personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento delle varie attivita' dell'Istituto, da emanare con le modalita' di cui all'art. 40 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, ed all'art. 16 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408; c) sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, nonche' sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie; d) sulla istituzione di nuove forme assistenziali a gestione autonoma, sempreche' ne sia preventivamente assicurato il finanziamento; e) sull'impiego dei fondi nei modi previsti dal successivo art. 17; f) sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni; g) sull'accettazione di eredita', donazioni e legati; h) sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'Istituto; i) su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente ed anche su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei revisori. Il Consiglio inoltre: l) nomina il direttore dell'Istituto nonche' il personale dello stesso e delibera sulle promozioni e sulla cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto in conformita' ai relativi regolamenti organici; m) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti. Per lo studio di particolari questioni o per seguire l'andamento di determinate gestioni, il Consiglio puo' nominare nel suo seno speciali Commissioni. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e), devono essere approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il provvedimento con il quale venga negata l'approvazione e' motivato.
Art. 7
Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto cinque consiglieri o il Collegio dei revisori. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri ed ai revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente qualora questi non creda di rinviare la questione ad altra seduta. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto: non e' ammessa delega. Nelle sedute che il Consiglio reputa ritenere riservate, il verbale e' compilato dal consigliere meno anziano di eta'. E' in facolta' del Consiglio di amministrazione dell'istituto di chiamare a partecipare alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone ritenute particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.
Art. 8
Ai componenti il Consiglio di amministrazione e' assegnata una indennita' che sara' stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro. Con analogo decreto verra' determinato il compenso da assegnare ai componenti il Collegio dei revisori.
Art. 9
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Copia del verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione e' sollecitamente comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 10
Il presidente del Consiglio ai amministrazione e' anche presidente dell'istituto.
Art. 11
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli: sovraintende al funzionamento dell'Istituto esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate a norma dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore; adotta tutti i provvedimenti di urgenza necessari per il regolare funzionamento delle varie gestioni riferendone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, alla sua successiva riunione. Il Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, puo' delegare a taluno o piu' dei suoi membri la rappresentanza dell'Istituto per determinati affari. Puo' la rappresentanza stessa, per deliberazione del Consiglio, essere anche delegata per singoli affari ai direttori provinciali delle Poste nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Il presidente, quando lo ritenga opportuno, puo' rilasciare procura per il componimento di determinati atti.
Art. 12
((Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici e' cosi' composto: di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede; di un rappresentante del Ministero del bilancio; di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera 1) del precedente articolo 4)). Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
Art. 13
Il direttore fa parte del personale dell'Istituto e dipende direttamente dal presidente. Il direttore e' a capo di tutti gli uffici dell'Istituto e ne regola il funzionamento; sovraintende a tutto il personale e ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso agli uffici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dai regolamenti organici del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente. Il direttore ha piena facolta' istruttoria ed e' responsabile della regolare tenuta degli inventari. Egli, solidalmente con il ragioniere dell'Istituto, accerta la legalita' di ogni pagamento e di ogni riscossione prima di sottoporne l'ordinativo alla firma del presidente Predispone i bilanci dell'istituto e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla sua gestione. Egli puo' essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione sempreche' non implichi oneri ed impegni di carattere giuridico o finanziario. Il direttore adempie alle funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni da esso nominate.
Art. 14
L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la deliberazione e' comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dell'esercizio successivo e sottoposto al Consiglio di amministrazione che delibera al riguardo entro il 30 novembre di ciascun anno. Tale consuntivo deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione del Consiglio di amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla detta deliberazione, il presidente dell'istituto trasmette il consuntivo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni insieme ad una sua relazione ed a quella del Collegio dei revisori. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' far compilare d'ufficio il conto consuntivo quando non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti. Nell'amministrazione dell'Istituto e nella compilazione dei suoi bilanci saranno osservate, in quanto applicabili, le norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.
Art. 15
Nel bilancio dell'Istituto sara' tenuto un conto separato per ciascuna gestione. Per la gestione di cui alla lettera c) del precedente art. 2, saranno tenuti due separati conti secondo che si tratti di orfani e di figli del personale di ruolo e non di ruolo od, invece, del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il presidente dell'Istituto amministra le entrate e provvede alle spese di ogni singola gestione, in conformita' delle rispettive norme di legge, di regolamento e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore. Le spese generali di amministrazione sono ripartite fra le varie gestioni in rapporto alle effettive esigenze ed in conformita' di deliberazione adottata annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Art. 16
E' vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra. Puo' il Consiglio di amministrazione con sue deliberazioni disporre che sul Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel caso di occorrenze straordinarie, siano compiute anticipazioni a favore delle altre gestioni tenute dall'istituto, purche' per un tempo determinato e mediante la corresponsione di un equo interesse. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 17
I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie, in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, o in depositi fruttiferi nei servizi di bancoposta eseguiti dall'Amministrazione postale; b) in acquisto e costruzione di beni immobili; c) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale; d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. I fondi destinati alla costituzione delle riserve matematiche non potranno essere investiti che nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
Art. 18
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di ordinare presso l'istituto ispezioni, accertamenti e controlli. Nel caso di irregolarita' amministrative o per altre gravi ragioni, il Consiglio di amministrazione dell'istituto puo' essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Con lo stesso decreto puo' provvedersi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.
Art. 19
L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di proprio personale comandato nei limiti numerici e di grado da stabilirsi, secondo le necessita' dell'Istituto, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 20
L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'istituto sono affidati all'Avvocatura dello Stato, A tal fine l'Istituto e' considerato amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze ed alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 21
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