DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 543
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, primo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 maggio 1952, n. 427, concernente la delega al Governo per l'emanazione di testi unici per il coordinamento con modifiche delle norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto l'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che ha approvato le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I ricevitori e portalettere sono equiparati, ai fini del trattamento economico, al personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente il grado di commesso. Il trattamento economico del detto grado per quanto riguarda lo stipendio, l'assegno perequativo ed il premio di interessamento, e' attribuito integralmente al personale per il quale e' determinata ai sensi del successivo art. 2 una prestazione giornaliera di otto ore e in misura ridotta, in proporzione ai numero delle ore stabilite, al personale per il quale e' determinata una prestazione di durata inferiore. L'indennita' di carovita e' attribuita secondo le disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 357, e successive modificazioni. Tutte tali competenze sono dovute anche nei periodi di assenze del ricevitore o portalettere durante i quali egli e' sostituito nell'esecuzione del servizio a sue spese conformemente all'obbligo fattogli dall'art. 60, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Nell'applicazione delle norme contenute nell'art. 66, commi terzo, quarto e quinto del citato decreto, si intende per retribuzione il complesso degli emolumenti indicati nel precedente comma del presente articolo: il premio di interessamento e' valutato per il numero dei giorni lavorativi compresi nei periodi di assenza, di cui ai commi terzo e quarto del menzionato art. 66 e per 25 giorni mensili nei casi di cui al comma quinto dello stesso articolo. Sono concessi aumenti periodici di stipendio nella misura prevista per il suddetto grado di equiparazione previa effettiva decorrenza degli anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici nel grado stesso.
Art. 2
La durata della effettiva prestazione giornaliera ai fini di cui all'art. 1 e' determinata per ciascun agente applicando i dati relativi all'itinerario del servizio, al numero degli oggetti da preparare e distribuire giornalmente, alla popolazione servita, alle cassette di impostazione da vuotare, all'eventuale servizio di procacciato, e al lavoro di ricevitoria, secondo coefficienti stabiliti, e modificati, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Commissione centrale per gli uffici locali.
Art. 3
Qualora siano intervenute notevoli modificazioni di carattere continuativo all'entita' del servizio dei ricevitori o dei portalettere, si puo' procedere alla revisione della determinazione della durata della effettiva prestazione giornaliera nel modo indicato dal precedente articolo, e provvedere alle conseguenti variazioni del trattamento economico ai sensi dell'art. 1.
Art. 4
Nella prima attuazione del presente decreto, per le ricevitorie e i servizi di portalettere la durata del servizio ai fini della graduazione della misura del trattamento economico di cui all'art. 1, e' determinata in base alla retribuzione ad essi assegnata, secondo la tabella che segue, intendendosi per retribuzione assegnata quella annua in godimento dei rispettivi titolari, escluso l'eventuale assegno personale fruito dai titolari medesimi, con l'aggiunta dell'assegno perequativo in godimento, e del premio speciale di interessamento calcolato per 300 giorni: otto ore se la retribuzione raggiunge o supera............................... L. 170.000 sette ore se la retribuzione raggiunge o supera............................. " 154.000 sei ore se la retribuzione raggiunge o supera............................... " 130.000 cinque ore se la retribuzione raggiunge o supera............................. " 107.000 quattro ore se la retribuzione raggiun ge o supera.......................... " 83.000 tre ore se la retribuzione raggiunge o supera............................... " 59.000 due ore se la retribuzione e inferiore. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sara' effettuata, in base ai criteri di cui all'art. 2 per tutte le ricevitorie e i servizi di portalettere, la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico, da approvarsi mediante decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni che stabilira' la relativa decorrenza.
Art. 5
Ai ricevitori e ai portalettere in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' attribuito dalla data medesima il trattamento economico iniziale di cui all'art. 1 in misura corrispondente alla durata del servizio risultante a norma del precedente articolo per il posto da essi occupato. Al detto personale e' conservata come "assegno ad personam" la differenza tra il trattamento complessivo goduto alla data medesima per retribuzione ed eventuale assegno personale, per assegno perequativo e per premio speciale di interessamento, e quello risultante per le corrispondenti voci di trattamento economico relative al grado di equiparazione. Ai fini della determinazione del nuovo assegno ad personam, il premio speciale di interessamento, e il premio di interessamento del grado di equiparazione con le relative maggiorazioni, sono valutati per 300 giorni all'anno. L'assegno predetto sostituisce i precedenti assegni personali ed e' riassorbibile nei successivi aumenti dello stipendio, dell'assegno perequativo e del premio di interessamento come sopra calcolato. Il trattamento per indennita' di carovita attribuito al personale predetto in proporzione delle ore di servizio giornaliere ora valutate, puo', fino a quando non sara' stato provveduto alla revisione generale di cui all'ultimo comma dell'art. 4, essere mantenuto nella stessa proporzione anche nel caso che nella valutazione effettuata a norma di tale articolo esse risultino in misura diversa.
Art. 6
Il presente decreto andra' in vigore dal 1 luglio 1953. Sono abrogate le disposizioni con esso contrastanti.
EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 57. - PALLA
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