DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 544

Type DPR
Publication 1953-02-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 11, lettera b), relativo al corso di laurea in giurisprudenza, alle materie di cui e' propedeutico l'insegnamento di istituzioni di diritto privato, sono aggiunte le seguenti: filosofia del diritto, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto agrario, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto penale e diritto del lavoro. L'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche e' sostituito dal seguente: "Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e filosofia del diritto; b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro; c) economia politica per la politica economica e finanziaria". All'art. 136, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, gli insegnamenti di cui ai nn. 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3) Semeiotica generale, patologia e clinica dermatologica (triennale); 4) Semeiotica generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche (triennale)". Le materie di cui ai nn. 11 e 12 sono sostituite dal seguente insegnamento: "Parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio)".

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 53. - PALLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.