DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 560
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto l'art. 17 della legge 14 giugno 1940, n. 410 Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro, e con il Ministro per le finanze; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 6 dicembre 1952 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Societa' anonima ferrovia e funicolare vesuviana, con sede in Napoli, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio, con sovvenzione dello Stato, di una funicolare aerea a seggiole biposto con agganciamento automatico, in servizio pubblico per trasporto di persone sul Vesuvio, in sostituzione della funicolare terrestre distrutta dall'eruzione del marzo 1944.
EINAUDI MALVESTITI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 83. - PALLA
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