DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 563
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1137;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla entrata in vigore del presente decreto, il contributo per assegni familiari dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo per gli assegni familiari di caropane, e' determinato nella misura del 15,50% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori, entro i limiti dei massimali vigenti.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA
Visto, ti Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 90. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.