DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1953, n. 566
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 11 dicembre 1927, n. 2522, con il quale i comuni di Cremosano, Campagnola Cremasca e Pianengo, in provincia di Cremona, venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione Cremosano;
Viste le istanze 20 e 26 gennaio 1947, intese rispettivamente ad ottenere la ricostituzione dei comuni di Campagnola Cremasca e di Cremosano;
Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 23 marzo 1947, n. 1 del Consiglio comunale di Cremosano e 21 luglio 1947, n. 51, della Deputazione provinciale di Cremona, esprimenti il rispettivo parere in ordine alle predette istanze;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Campagnola Cremasca, di Cremosano e, per l'effetto, di Pianengo, in provincia di Cremona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i ricostituiti comuni di Campagnola Cremasca, Cremosano e Pianengo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cremosano, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione, degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Cremosano, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
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