DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 567
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1
Le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 1950, n. 826, debbono essere rivolte all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, distintamente, per ogni singolo prodotto. Ciascuna domanda deve indicare: 1) il nome o la ragione sociale dell'impresa; 2) il tipo del prodotto; 3) le materie prime impiegate; 4) la composizione analitica del prodotto; 5) la denominazione commerciale ed il marchio di fabbrica con il quale il prodotto sara' posto in vendita; 6) l'ubicazione degli stabilimenti nei quali si effettua la lavorazione ed il confezionamento del prodotto con la descrizione dei locali e degli impianti. Alle domande debbono essere uniti: a) n. 3 campioni del prodotto nella confezione definitiva di vendita; b) n. 3 esemplari dell'etichetta con cui il prodotto verra' posto in commercio; c) la pianta topografica, firmata da un tecnico, iscritto in un albo professionale, degli stabilimenti di lavorazione, in scala non inferiore a 1/500, salvo che, per gli stabilimenti stessi, il richiedente abbia ottenuto una precedente autorizzazione, in virtu' dell'art. 1 della legge suddetta. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per l'immissione ai commercio interno dei prodotti importati, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge debbono portare le indicazioni stabilite nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e debbono essere corredate dei campioni e degli esemplari di etichetta, previsti nelle lettere a) e b). A ciascuna domanda deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio - rimborsabile per l'eventuale differenza non coperta, dalle spese - effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dell'importo relativo alle spese di ispezione degli stabilimenti e di analisi dei campioni, nonche' la quietanza modello 72-A ovvero l'attestazione di versamento della relativa tassa di concessione governativa sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro. L'importo di tali spese sara' stabilito, di volta in volta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Art. 2
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica trasmette ciascuna domanda, con i relativi allegati, all'istituto superiore di sanita' per l'analisi dei campioni e per il suo parere. L'Alto Commissariato dispone, inoltre, l'ispezione degli stabilimenti. L'ispezione sara' eseguita da una commissione composta: 1) da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio; 2) dal medico provinciale; 3) dal direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, e, quando si lavori estratto di lievito, anche dal direttore del reparto medico micrografico; 4) dal veterinario provinciale quando negli stabilimenti si effettui la lavorazione della carne o ad essi siano annessi i mattatoi.
Art. 3
La Commissione deve accertare che gli stabilimenti si trovino in condizioni igieniche idonee e siano dotati di: a) magazzini di deposito per le materie prime e semilavorate e per i prodotti finiti; b) impianti di refrigerazione per la conservazione delle materie prime e semilavorate che possono alterarsi alla temperatura ordinaria; c) apparecchi di riscaldamento a vapore o elettrici per la preparazione ed il confezionamento; d) ambienti destinati a contenere gli apparecchi di produzione di vapore, distinti da quelli di lavorazione; e) impianti adeguati per una razionale lavorazione dei prodotti, rispondenti ai moderni requisiti tecnologici ed igienici. I macelli annessi alle fabbriche di estratti di carne, brodi concentrati e dadi debbono corrispondere ai requisiti voluti dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.
Art. 4
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, a seguito del parere dell'Istituto superiore di sanita' e della relazione della commissione di cui all'art. 2, decide su ciascuna domanda, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. L'autorizzazione puo' essere condizionata all'obbligo di eseguire particolari adempimenti entro un determinato termine. Dell'autorizzazione e rilasciato all'impresa un attestato munito di numero progressivo, recante le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1.
Art. 5
E' vietato tenere, nei locali adibiti alla produzione e alla confezione degli estratti alimentari e affini, materie prime o semilavorate ovvero sostanze estranee alla lavorazione che possono essere usate per la sofisticazione dei prodotti.
Art. 6
Le disposizioni contenute nell'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano anche alle persone addette alla produzione, manipolazione e confezione dei prodotti disciplinati dalla legge 6 ottobre 1950, n. 836, e dal presente regolamento.
Art. 7
Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione: a) debbono essere prodotti esclusivamente con le materie prime autorizzate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; b) non debbono essere preparati ne' ottenuti: con sostanze guaste o alterate o infette o in putrefazione ovvero con carne che non sia licenziata al libero consumo; con frattaglie; cartilagini, aponeurosi, midollo osseo, unghie, carnicci di pelle e sottopelle, residui non muscolari della lavorazione del pesce, crisalidi del baco da seta; c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possano comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute. ((2)) E' consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all'1 per cento.
Art. 8
Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini devono essere messi in commercio nei modi e con le denominazioni previste dal titolo II del presente regolamento. Tali denominazioni debbono essere a caratteri di colore uguale e di dimensioni non inferiori a quelli usati per le eventuali denominazioni di fantasia. Per gli estratti ottenuti dalla carne muscolare bovina e' consentito usare una denominazione di fantasia che faccia riferimento all'animale dalla cui carne e' stato ottenuto l'estratto, nonche' marchi di fabbrica e figure che rappresentino in tutto o in parte l'animale stesso. Non sono consentite denominazioni, marchi di fabbrica, figure e mezzi pubblicitari che facciano riferimento ad estratti, brodi e grasso di pollo o di altro animale da cortile, o che possano indurre in inganno i consumatori silla natura e sulla effettiva composizione dei prodotti. Le confezioni degli estratti, dei brodi concentrati, dei dadi e dei prodotti affini devono recare, oltre alle indicazioni prescritte dal presente regolamento, anche gli estremi della autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di cui all'art. 4.
Art. 9
Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini provenienti dall'estero per essere importati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, debbono corrispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento e le confezioni con cui sono messi in vendita, debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni in questo stabilite. E' consentita per l'esportazione la produzione e la confezione di estratti, brodi, dadi e prodotti affini aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento e corrispondenti invece a quelli prescritti nei Paesi ai quali sono destinati, purche' l'impresa produttrice o confezionatrice ne faccia preventiva comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio.
TITOLO II Disposizioni speciali
Art. 10
Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. Essi vengono distinti in: 1) "Estratto di carne", se ottenuto dalla carne muscolare bovina, liberata dalle sostanze albuminoidi coagulabili e dai grassi; 2) "Estratto di lievito", se ottenuto dai lieviti attivi; 3) "Estratto per brodo", se ottenuto dalla idrolisi delle proteine di origine animale, vegetale o dei latte. Gli estratti per brodo indicati nel numero 3) non debbono contenere albumine, ne' proteosi secondarie. Gli estratti alimentari, disciolti in acqua, debbono dare soluzione limpida o soltanto leggermente torbida.
Art. 11
Gli estratti di qualsiasi specie debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all'esterno le seguenti indicazioni in lingua italiana ed a caratteri leggibili ed indelebili: 1) la dicitura, a seconda del prodotto, di: a) "Estratto di carne" o b) "Estratto di lievito" o c) "Estratto per brodo". Le diciture di cui alle lettere a) e b) possono essere precedute dalla indicazione "Estratto per brodo": la dicitura di cui alla lettera c) puo' essere seguita dalla indicazione della materia prima impiegata e cioe' "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte"; 2) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice; 3) la composizione del prodotto ed il suo peso in grammi. Le diciture di cui al n. 1) debbono essere a caratteri di colore unico, di dimensioni maggiori delle altre indicazioni.
Art. 12
L'estratto ottenuto dalla carne bovina fresca, di cui al n. 1, dell'art. 10, deve avere le seguenti caratteristiche: residuo secco a 100°: non meno di 80.00% ((...)); azoto totale: non meno di 11.00% su sostanza secca; ammoniaca: non piu' di 1.00% su sostanza secca; creatinina totale: non meno di 7.80 su sostanza secca; anidride fosforica totale: non meno di 8.20% su sostanza secca; ceneri totali: non piu' di 29.00% su sostanza secca; cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non piu' di 5.00% su sostanza secca; sostanze grasse: non piu' di 2.00% su sostanza secca; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non piu' di 1.00% su sostanza secca. Possono essere tollerate percentuali di azoto totale non inferiori a 10.50 e di creatinina totale non inferiori a 7.40, riferite alla sostanza secca.
Art. 13
L'estratto di lievito ottenuto da lieviti attivi, di cui al n. 2 dell'art. 10 deve avere le seguenti caratteristiche: residuo secco a 100°: non meno di 75.00% ((...)); azoto totale: non meno di 8.00% su sostanza secca; ceneri totali: non piu' di 25.00% su sostanza secca; cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non piu' di 15.00% su sostanza secca; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non piu' di 1.00% su sostanza secca; sostanze riducenti (come invertito): non piu' di 0,50% su sostanza secca.
Art. 14
Gli estratti per brodo, di cui al n. 3 dell'art. 10 possono essere ottenuti per idrolisi delle proteine di origine vegetale o animale (cereali, legumi, vegetali in genere, proteine del sangue, del latte, della carne, di pesce ecc.) e devono avere le seguenti caratteristiche: residuo secco a 100°: non meno di 80.00% ((...)); azoto totale: non meno di 5.80% su sostanza secca; ceneri totali: non piu' di 42.00% su sostanza secca; cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non piu' di 35.00% su sostanza secca; ammoniaca: non piu' di 1.00% su sostanza secca; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non piu' di 1.00% su sostanza secca. Puo' essere tollerata una percentuale di ammoniaca non superiore all'1,50% su sostanza secca.
Art. 15
E' consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14. Il prodotto risultante dalla miscela sara' denominato, a seconda della percentuale dei componenti, nel modo seguente: a) estratto di e di..... se gli estratti componenti sono in uguale proporzione. La denominazione risultante deve essere a caratteri di uguale fornito, colore e dimensioni e si applica per essa la disposizione contenuta, nell'ultimo comma dell'art. 11; b) estratto di....... (nome dell'estratto che entra nella miscela in misura preponderante) con aggiunta di...... (nome dell'altro estratto che entra in miscela nella misura non inferiore al 25%). La indicazione dell'estratto aggiunto deve risultare nelle denominazioni con caratteri dello stesso colore e di dimensioni minori. Nelle predette denominazioni, all'eventuale dizione "Estratto per brodo" puo' essere sostituita l'indicazione della materia prima usata per prepararlo e cioe' "proteine animali" o "proteine vegetali" o "proteine del latte". Gli estratti miscelati debbono essere posti in commercio, oltre che con le indicazioni prescritte dai numeri 2 e 3 dell'art. 11, con quelle relative alle percentuali degli estratti componenti.
Art. 16
I brodi concentrati si differenziano dagli estratti per il maggior contenuto di acqua e per la maggior percentuale, sulla sostanza secca, di cloruro sodico ed eventualmente di sostanze grasse. La loro denominazione deve essere, secondo i casi, di: 1) brodo concentrato di carne; 2) brodo concentrato di lievito; 3) brodo concentrato. Quest'ultima denominazione puo' essere seguita dall'indicazione della materia prima impiegata e cioe': "proteine animali", "proteine vegetali" o "proteine del latte". La quantita' di cloruro sodico contenuta in 100 g. di brodo, calcolata dal cloro presente, non deve essere ((superiore a g. 20)); quella delle sostanze grasse non deve essere superiore a g. 4. Gli altri componenti essenziali, contenuti in 100 g. di brodo, devono essere negli stessi rapporti in cui si trovano negli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 ed in quantita' non inferiore al 4/10 di quelle fissate, nella sostanza secca, per gli estratti corrispondenti. Le disposizioni contenute nell'art. 11 si applicano anche per i brodi concentrati, sostituite le diciture di cui al n. 1) di detto articolo con quelle indicate nel secondo comma del presente articolo. E' consentita la miscela di due soli brodi concentrati. Per la denominazione del prodotto risultante dalla miscela si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15, sostituita la dicitura "estratto di....." con la dicitura "brodo concentrato di.......". Nel caso in cui uno dei brodi costituenti la miscela sia il brodo concentrato di cui al n. 3) del secondo comma, del presente articolo, nella denominazione del prodotto deve essere indicata la materia prima da cui tale brodo deriva. I brodi concentrati devono essere venduti in recipienti chiusi nella confezione originale, recanti all'esterno in modo ben visibile la denominazione del prodotto, in lingua italiana, nonche' le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15.
Art. 17
I dadi per brodo o condimento siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e possono contenere, come sostanze aggiunte, grasso, sale, sostanze aromatizzanti e droghe. Essi devono presentare le seguenti caratteristiche: residuo secco a 100°: non inferiore a 95.00% ((...)); cloruro sodico totale dal cloro presente: non superiore a 60.00% su sostanza secca; grasso: non superiore a 5.00% su sostanza secca; sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico non superiori a 1.00% su sostanza secca; estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100.
Art. 18
L'estratto impiegato nella fabbricazione dei dadi puo' essere anche costituito dalla mescolanza di due soli estratti, di cui uno deve essere presente in misura ((non inferiore al 12%)). La composizione della miscela deve corrispondere a quella che deriva dalle percentuali dei singoli estratti presenti. Se uno dei componenti la miscela e' estratto di carne i dadi debbono contenere creatinina nella quantita' corrispondente alla percentuale di estratto di carne presente ed in ogni caso in quantita' non inferiore a 0.72% del residuo secco totale. Il grasso impiegato nella preparazione dei dadi deve essere commestibile.
Art. 19
I dadi posti in commercio debbono essere avvolti o chiusi ciascuno in un involucro impermeabile e debbono recare all'esterno la indicazione del nome o ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice o confezionatrice, ed inoltre la dicitura "Dado per brodo" ovvero "Dado per brodo e condimento". I dadi preparati con un solo estratto debbono contenere i componenti essenziali dell'estratto stesso nella quantita' corrispondente ad esso e debbono essere posti in commercio con la dicitura: "Dado a base di estratto di......", seguita dal nome dell'estratto impiegato. La dicitura dei dadi miscelati, scritta a caratteri leggibili ed indelebili, di uguale colore, formato e di mensioni, deve essere "Dado con estratto di.....", con l'indicazione dell'estratto che entra nella miscela in misura non inferiore al 12%. I dadi debbono essere venduti nel loro involucro originale, sciolti od in barattoli. Il peso netto di ciascun dado destinato alla preparazione di una sola razione di brodo non puo' essere inferiore a g. 4; il peso netto di quello destinato a piu' razioni non deve essere inferiore al multiplo di 4 corrispondente al numero delle razioni che con esso si possono preparare. I recipienti o le confezioni contenenti un quantitativo di dadi superiore a g. 60, in peso netto, debbono essere posti in commercio con una etichetta recante, a carattere leggibile ed indelebile, la precisa denominazione dei dadi, secondo i comma precedenti ed inoltre le indicazioni stabilite dai numeri 2) e 3) dell'art. 11. Nel caso previsto dall'art. 18 deve essere inserita in etichetta la indicazione della percentuale degli estratti componenti. E' vietato apporre sui recipienti o confezioni, sull'etichetta o comunque sugli involucri, nomi di fantasia, figure, disegni o ((stampe)) che facciano comunque riferimento ad animali o a parti di essi.
Art. 20
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