DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 576
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794 e 25 luglio 1952, n. 1352;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - Il comma quarto e' sostituito dal seguente:
"L'esame di statistica (2° anno di corso) deve precedere quello di matematica finanziaria, esclusa la propedeuticita' dell'esame di statistica metodologica rispetto a quello di matematica attuariale".
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Cristianesimo;
Etruscologia ed archeologia italica;
Papirologia;
Topografia dell'Italia antica;
Lingue e letteratura araba".
Dopo l'art. 73 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di Scuole di perfezionamento, annesse alla Facolta' di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di lettere e filosofia
Art. 74. - Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di lettere e filosofia hanno i seguenti fini:
1) promuovere gli studi ai quali ciascuna si intitola, contribuendo al loro progresso e alla loro diffusione con l'insegnamento, le pubblicazioni, le raccolte di materiale, con l'elargizione in particolari casi di premi agli allievi piu' meritevoli e con ogni altra iniziativa che sia consentita, dalle disponibilita' finanziarie;
2) raggruppare e coordinare gli insegnamenti delle discipline delle singole Scuole al fine di facilitare ai giovani la specializzazione nelle discipline stesse;
3) perfezionare nell'ambito di ciascuna disciplina, mediante esercitazione e corsi speciali e mediante la assistenza dei docenti nelle ricerche, i giovani laureati che aspirino ad una cultura scientifica piu' approfondita.
Art. 75. - Ciascuna Scuola rilascia, un diploma di perfezionamento ai giovani che abbiano superato le prove prescritte.
Art. 76. - I laureati che vogliono iscriversi alle Scuole di perfezionamento devono presentare regolare domanda al Rettore.
Essi sono tenuti a pagare le tasse annuali di iscrizione e le tasse e sopratasse di esami nella misura stabilita per gli studenti della Facolta' di lettere e filosofia. La tassa di diploma e' fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Art. 77. - Il Consiglio dei docenti di ciascuna Scuola e' costituito dai professori ufficiali della Facolta' di lettere e filosofia che vi tengono gli insegnamenti per ciascuna indicati come costitutivi.
Le funzioni dei professori incaricati sono quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facolta'. Il direttore e' nominato dal Consiglio della Facolta' per la durata di un anno, e puo' essere riconfermato per l'anno successivo.
Art. 78. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facolta', di intesa con i direttori delle singole Scuole; quelle per gli esami di diploma di perfezionamento sono nominati dal Rettore dell'Universita', sentiti il preside della Facolta' e il direttore della Scuola. Queste ultime si compongono di sette membri, fra i quali sei professori di ruolo delle discipline attinenti alla Scuola o di discipline affini e un professore incaricato o libero docente di una tra le materie stesse.
Art. 79. - Le Scuole che possono rilasciare diplomi di perfezionamento sono le seguenti:
1) Scuola di filologia classica, per il diploma di perfezionamento in filologia classica;
2) Scuola di filologia moderna, per il diploma di perfezionamento in filologia moderna;
3) Scuola di discipline storiche e geografiche, per il diploma di perfezionamento in discipline storiche e geografiche;
4) Scuola di archeologia e storia dell'arte, per il diploma di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte;
5) Scuola, di filosofia e pedagogia, per il diploma di perfezionamento in filosofia e pedagogia.
Art. 80. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia classica:
1) letteratura latina;
2) letteratura greca;
3) glottologia;
4) filologia grecolatina;
5) sanscrito;
6) storia romana;
7) storia greca;
8) antichita' grecoromane;
9) letteratura cristiana, antica;
10) grammatica greca-latina;
11) papirologia;
12) filologia bizantina;
Insegnamento aggiuntivo: storia della filologia e della critica nella antichita'.
Art. 81. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filologia moderna:
1) letteratura italiana;
2) filologia romanza;
3) lingua e letteratura francese;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) lingua e letteratura inglese;
6) lingua e letteratura spagnola;
7) lingua e letteratura rumena;
8) storia della lingua italiana;
9) glottologia;
10 filologia germanica;
11) estetica;
12) paleografia e diplomatica;
Insegnamento aggiuntivo: dialettologia italiana e romanza.
Art. 82. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di discipline storiche e geografiche:
1) storia romana;
2) storia greca;
3) storia medioevale;
4) storia moderna;
5) storia del Risorgimento;
6) paleografia e diplomatica;
7) geografia;
8) storia delle religioni;
9) storia del Cristianesimo;
10) storia delle dottrine politiche;
11) storia delle dottrine economiche;
12) geografia e topografia storica del mondo antico.
Art. 83. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di archeologia e storia dell'arte:
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) storia dell'arte medioevale e moderna;
4) storia della musica;
5) egittologia;
6) archeologia cristiana;
7) antichita' grecoromane;
8) estetica;
9) topografia dell'Italia antica.
Art. 84. - Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di filosofia e pedagogia:
1) filosofia teoretica;
2) filosofia morale;
3) storia della filosofia;
4) pedagogia;
5) filosofia del diritto;
6) storia delle dottrine economiche;
7) storia delle dottrine politiche;
8) storia della filosofia antica;
9) storia della filosofia medioevale;
10) psicologia;
11) estetica.
Insegnamenti aggiuntivi:
metodologia delle scienze;
sociologia.
Art. 85. - Ai diplomi di perfezionamento in filologia classica, in filologia moderna, in discipline storiche e geografiche e in archeologia e storia dell'arte possono aspirare i laureati in lettere o in filosofia della Facolta' di lettere e filosofia; al diploma di perfezionamenti in filosofia e pedagogia i laureati in filosofia o in lettere della Facolta' di lettere e filosofia e i laureati della Facolta' di giurisprudenza.
Art. 86. - La durata del corso degli studi per conseguire il diploma di perfezionamento per ciascuna Scuola e' di due anni.
Durante l'anno di iscrizione lo studente deve ottenere la firma di iscrizione e di frequenza per almeno tre corsi, scelti tra quelli costitutivi della Scuola e sostenere i relativi esami.
L'esame di diploma, a cui lo studente puo' accedere dopo aver superato gli esami di profitto prescritti, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta in triplice esemplare su argomento scelto nell'ambito di una delle discipline della Scuola e nella discussione di essa.
Lo studente dovra' depositare in Segreteria almeno sei mesi prima dell'esame stesso il titolo della dissertazione, accompagnato dal visto del professore titolare della disciplina prescelta.
Art. 90 (gia' 77), relativo alle Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente:
"Ai diplomi di specialista possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia.
Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia, al diploma di specialista in igiene veterinaria i laureati in medicina veterinaria, al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene i laureati in chimica e i laureati in farmacia".
Gli attuali articoli 111 e 112, relativi alla Scuola di perfezionamento in igiene, sono cosi' modificati:
Art. 111. - Per il conseguimento del diploma, di specialista in igiene si richiedono due anni di corso con internato.
Art. 112. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola, per le tre branche della specialita' in igiene sono i seguenti:
1° anno:
1) statistica sanitaria;
2) chimica applicata all'igiene;
3) fisica applicata all'igiene;
4) analisi di laboratorio applicata all'igiene;
5) analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti;
6) malattie parassitarie (rispettivamente da in fravirus, schizomiceti, micofiti, protozoi, macroparassiti):
dell'infanzia;
degli adulti;
tropicali.
7) elementi di ingegneria sanitaria.
L'allievo ha inoltre l'obbligo di due tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni:
presso un ufficio di medico provinciale;
presso un ufficio di igiene comunale.
I suddetti periodi di tirocinio pratico non possono essere fatti contemporaneamente.
2° anno:
1) amministrazione sanitaria;
2) epidemiologia e profilassi generale e speciale;
3) medicina preventiva rispettivamente:
maternita' e infanzia, igiene mentale, igiene della scuola;
igiene del lavoro e dello sport;
igiene del suolo, delle acque e dell'abitato;
4) anatomia e istologia patologica.
L'allievo ha inoltre l'obbligo dei seguenti tirocini pratici della durata ciascuno di quindici giorni:
presso un Consorzio antitubercolare;
presso la direzione sanitaria di un ospedale di 1ª categoria;
presso i servizi sanitari di una fabbrica.
I suddetti tre periodi di pratica non possono essere fatti contemporaneamente.
Gli allievi laureati in medicina e chirurgia sono dispensati dall'obbligo della frequenza dell'esame in analisi speciali di laboratorio applicate all'igiene per chimici e farmacisti.
Gli allievi laureati in medicina veterinaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza e dall'esame in elementi in ingegneria sanitaria, in analisi speciali di laboratorio all'igiene per chimici e farmacisti nonche' l'obbligo dei tirocini pratici di cui sopra; hanno pero' l'obbligo di un tirocinio pratico della durata di quindici giorni presso un pubblico macello il primo anno e presso un ufficio di veterinario provinciale il secondo anno.
Gli allievi laureati in chimica e i laureati in farmacia sono esentati dall'obbligo della frequenza e dell'esame in elementi di ingegneria sanitaria e in anatomia e istologia patologica, nonche' dai tirocini pratici.
Per il conseguimento del diploma l'allievo deve inoltre presentare una dissertazione sperimentale o di compilazione su di un argomento facente parte delle materie del corso.
Dopo le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina veterinaria.
Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina veterinaria
Art. 128. E' istituita presso la Facolta' di medicina veterinaria la Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, la quale ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze indispensabili sui vari problemi che si collegano al tema della fisiologia e della patologia dell'apparato genitale femminile e maschile, in relazione al problema della sterilita' e della fecondazione artificiale.
Art. 129. - Alla Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione animale, della durata di due anni, vengono ammessi solo i laureati in medicina veterinaria, e ad essi si richiede la frequenza obbligatoria a tutti gli insegnamenti teorici ed alle esercitazioni pratiche.
Art. 130. - Le materie di insegnamento comprendono:
1° anno:
1) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale maschile e femminile;
2) fisiopatologia ostetrico-ginecologica;
3) zootecnia generale con particolare riferimento ai problemi della genetica;
4) malattie degli organi genitali maschili e femminili.
Malattie dell'apparato urinario;
5) anatomia patologica dell'apparato genitale maschile e femminile.
2° anno:
1) clinica ostetrico-ginecologica;
2) basi scientifiche, metodologia e tecnica della fecondazione artificiale;
3) zootecnia speciale e igiene zootecnica;
4) malattie infettive in diretta attinenza con gli apparati genitali maschile e femminile.
In parallelo agli insegnamenti della Scuola, durante il corso, saranno svolte conferenze anche da parte di docenti di riconosciuta competenza nella specialita'.
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