DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 600
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale e' stato approvato l'elenco definitivo del personale di ruolo gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona proposti per il trasferimento nel ruolo transitorio da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1919, n. 112;
Udito il parere dei Consiglio di Stato Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituita a decorrere dal 1 gennaio un nuovo territorio nel quale dovra' essere trasferito il personale subalterno gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona e indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.
Art. 2
Il ruolo transitorio e' quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 3
Il personale subalterno sara' inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue: il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica. di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato; il personale delle sub-categorie III, IV e. V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato. All'atto dell'inquadramento sara' attribuita nel grado conferito l'anzianita' maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sara' attribuita in tale grado l'anzianita' complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione. Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto sara' attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.
Art. 4
Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 sono applicabili, per tutto quanto non e' espressamente disposto dal presente decreto, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.
Art. 5
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto provvedera' al trasferimento del personale, compreso nell'elenco indicato nell'art. 1, nel ruolo transitorio istituito con il presente decreto.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
Allegato
Ruolo transitorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il personale subalterno gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona. Numero Qualifica dei posti Sorvegliante capo........................................ 1 Sorvegliante di 1ª classe................................ 1 Sorvegliante di 2ª classe................................ 1 Sorvegliante di 3ª classe................................ 1 --- Totale ... 4 --- Visto: il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Il Ministro per il tesoro PELLA
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