DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 603
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212, relativa alla ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, finanze, giustizia, difesa, industria e commercio e commercio estero; Decreta:
Art. 1
La rinnovazione del naviglio peschereccio di cui all'art. 4, lettera b), della legge 2 aprile 1953, n. 212, comprende la costruzione di nuove unita' e la sostituzione, su unita' in esercizio; degli apparati motori indicati nei secondo comma dell'art. 4, lettera b), soprarichiamato. Per attuare la rinnovazione di cui sopra, devono essere osservate, per la costruzione di nuove unita', le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 2
Le costruzioni possono essere ammesse ai benefici di legge, salvo quanto disposto nel comma seguente devono essere di tonnellaggio non inferiore a venticinque tonnellate di stazza lorda ed avere apparato motore di potenza non inferiore a 110 cavalli asse. Possono essere ammessi ai benefici non oltre trenta motopescherecci da adibirsi prevalentemente alla pesca a cianciolo, di tonnellaggio non inferiore a dieci tonnellate di stazza lorda con motore di potenza adeguata e comunque non inferiore a venticinque cavalli asse. Le navi di cui al primo comma del presente articolo devono raggiungere alle prove velocita' di miglia otto se munite di apparato motore non superiore a 200 ca valli asse normali e velocita' di miglia nove se munite di apparato motore di potenza superiore a 200 cavalli asse normali. Le navi di cui al secondo comma del presente articolo devono avere velocita' alle prove non inferiore a miglia sei.
Art. 3
Le navi munite di apparato motore di potenza compresa fra 110 e 140 cavalli asse devono essere fornite dei seguenti impianti e attrezzature: a) ghiacciaia di capacita' adeguata; b) verricello a trasmissione cardanica; c) impianto elettrico, approvato dal R.I.Na., in tutti i locali; d) serbatoi di acqua potabile sistemati in posizione protetta, della capacita' minima di litri cinquecento; e) alloggi e sistemazioni igieniche adeguate; f) cavi di acciaio di lunghezza non inferiore a metri mille per ogni tamburo; g) quattro reti completamente armate e relativi, accessori; h) due archetti o gruette e quattro porte divergenti. Le navi munite di apparato motore di potenza superiore a 140 ed inferiore a 200 cavalli asse oltre agli impianti ed attrezzature di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g) e h) devono essere fornite di impianto frigorifero e di installazione radiotelefonica. Le navi munite di apparato motore di potenza pari o superiore a 200 cavalli assi devono essere fornite di ecometro o ittioscopio e di tutti gli impianti ed attrezzature previste dal comma precedente, salvo per quanto riguarda i cavi di acciaio che devono essere di metri 1500 per ogni tamburro ed i serbatoi di acqua potabile che devono avere capacita' minima di litri mille.
Art. 4
Le costruzioni, i cui lavori devono essere iniziati nei termini previsti dall'art. 13 della legge 8 marzo 1949, n. 75, devono entrare in esercizio entro trentadue mesi dalla data di inizio dei lavori.
EINAUDI - PELLA - VANONI - ZOLI PACCIARDI CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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