DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 604

Type DPR
Publication 1953-05-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi del personale subalterno di ruolo gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, proposto per il trasferimento nei ruoli transitori da istituirsi presso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - e del personale operaio permanente, gia' alle dipendenze di detto Commissariato, proposto anch'esso per il passaggio al Ministero suindicato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i regi decreti 24 dicembre 1921, n. 2114 e 31 dicembre 1921, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - e' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, il ruolo transitorio per il personale subalterno di ruolo, gia' addetto ai soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona, indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

Art. 2

Il ruolo transitorio e' quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3

Il personale sara' inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue: il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato; il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di la classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato. All'atto dell'inquadramento sara' attribuita nel grado conferito l'anzianita' maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sara' attribuita in tale grado l'anzianita' complessiva snaturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione. Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello gia' goduto, sara' attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.

Art. 4

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, provvedera' al trasferimento nel ruolo transitorio del personale compreso nell'elenco indicato nell'art. 1.

Art. 5

Ai soli fini dell'attribuzione delle qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza previste per i membri del Corpo forestale dello Stato dall'art. 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il sorvegliante capo e' equiparato al sottufficiale del Corpo forestale dello Stato e il sorvegliante di 1ª classe, il sorvegliante di 2° classe e il sorvegliante di 38 classe sono equiparati alle guardie scelte e alle guardie di detto Corpo.

Art. 6

Al personale iscritto nel ruolo transitorio sono applicabili, per tutto quanto non espressamente disposto col presente decreto, tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato e quelle contemplate nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Art. 7

Il personale operaio permanente (salariato), gia' addetto al suddetto Commissariato, proposto per il passaggio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato - compreso nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, passa, a decorrere dal 1 gennaio 1950, alle dipendenze di detta Amministrazione con le attribuzioni e il trattamento economico goduti all'atto del passaggio. A detto personale sono applicabili tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 128. - CARLOMAGNO

Allegato

Ruolo transitorio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato per il personale subalterno di ruolo, gia' addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni gia' costituenti la dotazione della Corona. Numero Qualifica dei posti Sorvegliante capo.......................................... 6 Sorvegliante di 1ª classe.................................. 11 Sorvegliante di 2ª classe.................................. 16 Sorvegliante di 3ª classe.................................. 16 ---- Totale... 49 ---- Visto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Il Ministro per l'agricoltura e le foreste FANFANI Il Ministro per il tesoro PELLA

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