DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 614
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2571, con il quale i comuni di Rovagnate, Perego e Bagaggera, in provincia di Como, venivano soppressi e fusi in unico Comune denominato Rovagnate;
Visto il regio decreto 25 ottobre 1928, n. 2522, con il quale i comuni di Rovagnate e di Santa Maria Hoe' venivano soppressi e fusi in unico Comune denominato Santa Maria di Rovagnate;
Viste le istanze in data 15 gennaio e 31 maggio 1947, intese rispettivamente ad ottenere la ricostituzione dei comuni di Perego e di Santa Maria Hoe' in provincia di Como;
Ritenuto che le istanze sono sottoscritte dalla, maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 32 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 22 giugno 1947, nn. 12 e 13 del Consiglio comunale di Santa Maria di Rovagnate, nonche' 16 dicembre 1917 e 17 febbraio 1948 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alle predette istanze;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 3;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Perego e di Santa Maria Hoe', in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione. Conseguentemente, al comune di Santa Maria di Rovagnate e' restituita l'antica denominazione di Rovagnate.
Art. 2
Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Bovagnate ed i ricostituiti comuni di Perego e di Santa Maria Hoe', nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Rovagnate, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Rovagnate, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 137. - CARLOMAGNO
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