DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 616
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 2 giugno 1927, n. 1032, con il quale i comuni di Calco e di Mondonico, in provincia di Como, venivano soppressi ed aggregati al comune di Olgiate Molgora;
Visto il regio decreto 15 gennaio 1928, n. 79, con il quale la denominazione del comune di Olgiate Molgora era mutata in quella di Olgiate Calco;
Vista l'istanza in data 18 gennaio 1948, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Calco;
Ritenuta che l'istanza e' sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 22 febbraio 1948, n. 1, del Consiglio comunale di Olgiate Calco e 1 giugno stesso anno, n. 4629, della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Calco, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione. Conseguentemente, al comune di Olgiate Calco e' restituita l'antica denominazione di Olgiate Molgora.
Art. 2
Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Olgiate Molgora ed il ricostituito comune di Calco nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni del personale attualmente in servizio presso il comune di Olgiate Calco, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Olgiate Calco che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 138. - CARLOMAGNO
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