DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1953, n. 626

Type DPR
Publication 1953-01-26
State In force
Source Normattiva
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L'errata-corrige (in G.U. 04/09/1953, n. 202) ha modificato la data del provvedimento da 26 gennaio 1953 a 28 gennaio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e ad interim per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'amministrazione del fondo a gestione autonoma, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, presso il Ministeri" del commercio con l'estero per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, e' affidata al Ministro per il commercio con l'estero coadiuvato da un Comitato; presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto: 1) dal direttore generale per gli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero; 2) dall'ispettore generale per il personale e per gli affari generali presso il Ministero del commercio con l'estero; 3) dal direttore generale per gli affari economici presso il Ministero degli affari esteri; 4) dal direttore generale per il commercio presso il Ministero dell'industria e del commercio; 5) dal capo del Servizio centrale per le camere di commercio e per l'U.P.I.C.; 6) dal capo del Servizio borse del Ministero del commercio con l'estero; 7) da un rappresentante del Ministero del tesoro; 8) da quattro presidenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, designati dal Ministero dell'industria e del commercio. Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di grado non superiore al 6°. Il Comitato previsto dai precedenti commi e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri indicati ai numeri da 1) a 8) e del segretario. In caso di mancanza o di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato e' presieduto dal direttore generale per gli accordi commerciali il Comitato delibera validamente con l'intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Comitato, su invito del Ministro per il commercio con l'estero, si raduna in seduta ordinaria almeno ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Ministro per il commercio con l'estero o sia richiesto da almeno quattro membri del Comitato o del Collegio dei revisori. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/09/1953, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 2

Il Comitato di cui al precedente art. 1: 1) esame il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il conto patrimoniale del fondo autonomo e li sottopone al Ministro per l'approvazione; 2) propone al Ministro i concorsi da bandire per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero; fissa le modalita' per l'espletamento del concorso stesso; precisa il numero delle borse da conferire, il loro ammontare, le localita' per l'esercizio della pratica commerciale all'estero e tutte le altre condizioni inerenti al conferimento delle borse stesse; 3) propone le norme per l'amministrazione del fondo autonomo; 4) esprime il proprio parere sulle proposte demandate al suo esame e propone le occorrenti determinazioni al fine di agevolare il perfezionamento tecnico dei cittadini italiani che desiderano dedicarsi al commercio estero; 5) sottopone ai Ministro le proposte per le eventuali revoche delle concessioni di borse di pratica commerciale all'estero, per i motivi indicati nella lettera b) dell'art. 18. La somma da destinarsi annualmente al conferimento delle borse e' costituita dall'ammontare degli interessi del capitale del fondo, dai contributo previsto dall'art. 2 lettera a) della legge 21 luglio 1942, n. 1023, modificato dall'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, nonche' da eventuali elargizioni a favore del fondo non destinate all'aumento del capitale.

Art. 3

Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo e esercitato da un Collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 6°, che ne assume la presidenza e da due funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di cui uno appartenente al Ministero del tesoro. Ragioneria generale dello Stato - e l'altro al Ministero dell'industria e del commercio. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto vengono nominati i supplenti dei revisori effettivi; appartenenti alla stessa categoria di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4

L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. I titoli appartenenti al fondo sono depositati presso la. Cassa, depositi e prestiti. Le somme appartenenti al fondo sono tenute in conto corrente fruttifero presso la Cassa medesima. La Cassa depositi e prestiti esegue i pagamenti a carico del fondo autonomo, nonche' gli incassi a favore di esso, in base a ordinativi firmati dal Ministro per il commercio con l'estero o dal Sottosegretario di Stato, presidente del Comitato di cui all'art. 1 e vistati dalla Ragioneria centrale. In caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato i suddetti ordinativi potranno essere firmati congiuntamente da due membri del predetto Comitato appartenenti al Ministero del commercio con l'estero. La Cassa depositi e prestiti inviera' annualmente al Ministero dei commercio con l'estero, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, una situazione del fondo corredata dall'estratto delle operazioni di pagamento e d'incasso effettuate durante l'esercizio finanziario. Il Collegio dei revisori dei conti presentera', entro il 15 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione annuale che, insieme al bilancio consuntivo ed alla situazione patrimioniale del fondo autonomo, sara', a cura del presidente del Comitato, comunicata, entro il 31 dicembre successivo, al Ministro per il commercio con l'estero ed al Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 5

Il contributo stabilito dal primo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificato dall'articolo unico della legge 28 luglio 1950, n. 595, e' versato dalle Camere di commercio e industria ed agricoltura mediante vaglia del Tesoro o assegno bancario intestato al Tesoriere centrale dello Stato, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti. Il vaglia del Tesoro o l'assegno bancario e' rimesso direttamente al Ministero del commercio con l'estero Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. Detti titoli a cura del predetto Comitato saranno successivamente inviati, alla Cassa depositi e prestiti unitamente all'ordinativo d'incasso, previsto dal terzo comma del precedente art. 4. Le stesse disposizioni valgono per i versamenti delle eventuali offerte di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati, eseguite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge 24 luglio 1942, numero 1023.

Art. 6

Le borse di pratica commerciale vengono conferite, distintamente per ciascuna sede, in seguito a concorso per titoli e per esami a cittadini italiani, i quali dimostrino di avere fatto pratica, almeno due anni, presso una importante ditta commerciale o industriale e dichiarano di avere spiccate attitudini al commercio con l'estero e la intenzione di dedicarsi ad esso. Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano gia' usufruito di una borsa di pratica commerciale assegnata dal Ministero del commercio con l'estero. Il bando di concorso e' pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima, degli esami. Gli esami sono scritti e orali, ed intesi ad accertare la cultura generale del candidato. Essi dovranno avere piu' che un carattere teorico ed astratto, un fondamento pratico. Il candidato dovra' sostenere esami scritti delle tre lingue straniere prescritte dal bando di concorso (tra le quali obbligatorie la lingua inglese e francese) e dimostrare, con una conversazione orale, di avere buona conoscenza delle lingue stesse. Gli altri esami, solamente orali, dovranno vertire sulle seguenti materie: 1) tecnica mercantile e bancaria; 2) geografia economica; 3) merceologia; 4) elementi di diritto commerciale; 5) elementi di diritto della navigazione; 6) elementi di economia politica; 7) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero.

Art. 7

La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed e' composta da un consigliere di Stato, che la presiede, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di grado 4° o 5°, da tre professori universitari, scelti fra i docenti universitari e da un delegato delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, designato dal Ministro per l'industria ed il commercio. Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti medi governativi ed altre persone esperte che potranno occorrere. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A del Ministero del commercio con l'estero di grado non inferiore al 9°. Con lo stesso decreto saranno designati i membri supplenti.

Art. 8

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni materia di esami e di dieci punti complessivamente per i titoli. La Commissione fissa preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte. Gli aspiranti che, nelle prove scritte riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse, verranno ammessi alle prove orali. Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportano la, media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse.

Art. 9

Sono formate graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse. I candidati idonei sono collocati secondo l'ordine formato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti conseguiti nelle prove di lingua e dalla media dei punti conseguiti nell'esame orale sulle sette materie indicate nell'ultimo comma dell'art. 6. In caso di parita' di merito, la Commissione si uniformera' alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 10

Le borse sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria, formata ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 11

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonche' per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 12

Quando concorrano speciali motivi il Ministro per il commercio con l'estero puo' autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa e stata assegnata.

Art. 13

La borsa ha la durata, di un anno: il Ministro per il commercio con l'estero, potra', tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e per i risultati del suo lavoro. Resta in facolta' del Ministro di decidere, altresi', di far svolgere agli aggiudicatari delle borse prima, che raggiungeranno la sede assegnata, ad un periodo di tirocinio pratico, non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiani dei cambi, fissandone l'assegno mensile.

Art. 14

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Colui che non ottempera all'obbligo previsto dal comma precedente, decade senz'altro dall'assegnazione.

Art. 15

Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero con un comportamento serio e deve dimostrare una proficua operosita'. All'uopo egli e' sottoposto al controllo del capo della Missione diplomatica o consolare italiana competente nelle citta' sedi di Ufficio commerciale il controllo e' esercitato per il tramite del capo di detto Ufficio. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 04/09/1953, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 16

Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate a decorrere dal giorno in cui il titolare della borsa si presenta al capo della Missione diplomatica o consolare italiana, ai sensi del primo comma dell'art. 14. Ai titolari delle borse vengono rimborsate le spese per il viaggio in ferrovia in 2ª classe dal Comune di ordinaria residenza alla, sede di destinazione; per i percorsi marittimi viene fornito direttamente il biglietto di passaggio in 2ª classe.

Art. 17

Ai titolari della borsa e' consentito di assumere impieghi, nella sede assegnata, presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la loro pratica commerciale. Essi, inoltre, hanno l'obbligo di inviare, in duplice esemplare per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero, a periodi non superiori a sei mesi, un rapporto sull'attivita' da essi svolta e sulla situazione degli scambi fra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali. Copia, di tali rapporti verra' dal Ministero del commercio con l'estero inviata a quello dell'industria e del commercio. Il Ministero ha facolta' di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti, concernenti i nostri traffici con il Paese dove essi risiedono.

Art. 18

Il Ministero del commercio con l'estero puo' revocare la concessione della borsa: a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero stesso o, nei casi di assoluta urgenza, della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, del luogo; b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato previsto dall'art. 1. Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi (temporaneamente, per giustificativi motivi personali, dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminera' la convenienza di sospendere, o meno, durante tale periodo il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo eguale a quello della sospensione, sempreche' il titolare si trovi all'estero nulla, invece, e' dovuto ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 19

Ai componenti del Comitato, del Collegio dei revisori, nonche' a quelli della Commissione giudicatrice del concorso spettano le competenze stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 888, che graveranno sul bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con la, legge 21 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595.

EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA PELLA - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 156. - CARLOMAGNO

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