DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 627
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visto il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, e 9 ottobre 1951, n. 1192; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 24 aprile 1953; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, Societa' per azioni con sede in Roma, e' modificato come segue: "Il capitale sociale e' di L. 350.000.000, diviso in n. 1.750.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente ove la legge lo consenta".
EINAUDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 155. - CARLOMAGNO
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