DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1953, n. 636

Type DPR
Publication 1953-01-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Brasile concluso mediante scambi di Note effettuati a Rio de Janeiro il 4 giugno 1952.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 maggio 1952, conformemente a quanto risulta dagli scambi di Note suddetti.

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA - VANONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1953

Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 89. - CARLOMAGNO

Allegato 1

Accordo commerciale fra l'Italia ed il Brasile AMBASCIATA D'ITALIA N. 2385 Rio de Janeiro, 4 giugno 1952 Signor Ministro, A seguito delle trattative svoltesi a Rio de Janeiro fra i Rappresentanti brasiliani e italiani, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano, animato dal desiderio di mantenere e sviluppare sempre piu' l'intercambio commerciale fra il Brasile e l'Italia, e' d'accordo su quanto segue: 1) Il Governo brasiliano autorizzera' l'importazione in Brasile e il Governo italiano l'esportazione in Brasile delle merci originarie dell'Italia, elencate nelle annesse Liste A-1 e A-2, entro il limite dei valori in esse stabiliti. 2) Il Governo italiano autorizzera' l'importazione in Italia e il Governo brasiliano l'esportazione in Italia, delle merci originarie del Brasile, elencate nelle annesse Liste B-1 e B-2, entro il limite dei valori in esse stabiliti. 3) Le Liste A-1 e A-2 e B-1 e B-2 sopracitate non sono restrittive ne' limitative e sono valide per il periodo di un anno. 4) L'importazione in Italia dei prodotti brasiliani della Lista B-2 precedera' l'importazione in Brasile dei prodotti italiani compresi nella Lista A-2. Man mano che si realizzeranno le esportazioni dei prodotti brasiliani della Lista B-2, le Autorita' brasiliane competenti autorizzeranno l'importazione dei prodotti italiani compresi nella Lista A-2. Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse per ammontari equivalenti a quelli dei prodotti brasiliani esportati e saranno distribuite agli importatori in Brasile fra i prodotti della Lista A-2, prendendo in considerazione, per quanto possibile, i suggerimenti del Governo italiano per quanto riguarda la specie dei prodotti. 5) Le autorizzazioni concesse prima, della data di scadenza prevista dal presente Accordo, continueranno ad essere valide e saranno utilizzate secondo le disposizioni dell'Accordo stesso. 6) Le licenze d'importazione ed esportazione riferentesi ai prodotti previsti nelle Liste A-1 e A-2 e B-1 e B-2 saranno concesse tenendo sempre in vista il principio fondamentale di un ragionevole equilibrio nei pagamenti relativi all'intercambio commerciale tra i due Paesi e mantenendo, per quanto possibile, una distribuzione proporzionale fra tutti i prodotti previsti nelle liste stesse. Resta inteso che, salvo formale accordo in contrario, i prodotti originari di uno dei due Paesi importati neli l'altra secondo il regime del presente Accordo e entro i limiti dei valori previsti nelle liste annesse, saranno destinati esclusivamente ai consumo interno o alla loro trasformazione nel paese importatore. 7) I pagamenti originati dagli scambi commerciali effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo saranno realizzati a mezzo del Conto Speciale aperto fra il Banco do Brasil e l'Ufficio italiano dei Cambi. 8) Al fine di curare e facilitare l'esecuzione del presente Accordo sara' costituita a Rio de Janeiro una Commissione Mista composta dei rappresentanti dei due Governi, la quale si riunira' a richiesta di una delle Parti. 9) Il presente Accordo, che sostituisce quello firmato il 5 luglio 1950 rimarra' in vigore, assieme alle liste rispettive, per un anno a partire dal 1 maggio 1952. Tre mesi prima della sua scadenza, i due Governi inizieranno negoziati per il suo rinnovo se una delle Parti non abbia in antecedenza notificato all'altra Parte il suo proposito di non effettuare tali negoziati. Nel caso che i negoziati in questione non siano conclusi alla data del 30 aprile 1953, il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo addizionale, non superiore a sei mesi, al fine di permettere la conclusione dei negoziati stessi. In tal caso, il licenziamento dei prodotti inclusi nelle liste annesse all'Accordo sara' fatto per quel periodo addizionale, sulla base della meta' delle quote previste per il periodo dal 1 maggio 1952 al 30 aprile 1953. 10) Questa Nota e quella del medesimo tenore che l'E. V. vorra' inviarmi in data odierna, saranno considerate come strumento di accordo su quanto convenuto fra i nostri due Governi. Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. PESCATORI A S. E. il Dr. JOAO Neves DA FONTOURA Ministro degli Affari Esteri della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Allegato 2

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