DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 692
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania: a) Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici e scambi di Note - Roma, 1 luglio - Bonn, 10 luglio 1952; b) Protocollo sulla coproduzione nel campo cinematografico e scambi di Note - Roma, 15 settembre - Bonn, 25 settembre 1952.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 settembre 1952.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - CAMPILLI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglia n. 33. - PALLA
Protocollo - art. I
Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania e scambi di Note. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania, allo scopo di regolare i rapporti cinematografici tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. I L'importazione e la distribuzione di film a lungometraggio in edizione originale (con o senza sottotitoli) non e' sottoposta dalle due Parti ad alcuna limitazione.
Protocollo - art. II
Art. II Per i film a lungometraggio che dovranno essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento: a) nella Repubblica Federale di Germania, per il periodo corrente dal 1 settembre 1952 al 31 agosto 1953, saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento di film italiani in edizione doppiata fino a concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o piu' societa' di distribuzione germaniche; b) nella Repubblica italiana i competenti uffici concederanno autorizzazioni, per il periodo corrente dal 1 settembre 1952 al 31 agosto 1953, per lo sfruttamento di film tedeschi in edizione doppiata fino a concorrenza di 30 film. Detti film dovranno essere oggetto di contratto con una o piu' societa' di distribuzione italiane.
Protocollo - art. III
Art. III L'importazione dei film a lungometraggio e' subordinata dalle due Parti alla presentazione di un certificato attestante la nazionalita' italiana o, rispettivamente germanica del film.
Protocollo - art. IV
Art. IV Le competenti Autorita' dei due Paesi non concederanno autorizzazioni per lo sfruttamento in edizione doppiata dei film dall'altro Paese se non quando avranno preventivamente ricevuto il benestare delle competenti Autorita' del Paese di origine.
Protocollo - art. V
Art. V I film di lungometraggio italiani e tedeschi di cui agli articoli I e II non dovranno, in linea di massima, essere stati presentati in prima visione mondiale anteriormente a trenta mesi prima dell'inizio dell'anno cinematografico, a cui si riferisce il presente Protocollo. Eccezioni potranno essere tuttavia consentite di comune intesa.
Protocollo - art. VI
Art. VI I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film, importati nel quadro del presente Protocollo, saranno trasferiti. Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti stipulati fra le Parti, avverra', reciprocamente, in conformita' delle norme stabilite dall'accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.
Protocollo - art. VII
Art. VII Le clausole di cui agli articoli I, III e VI si applicano anche ai cortimetraggi a carattere documentario, tecnico e culturale. Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore per la produzione di attualita' cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualita' di origine italiana e germanica, non e' sottoposta dalle due Parti ad alcuna limitazione.
Protocollo - art. VIII
Art. VIII I film che saranno prodotti in partecipazione dai produttori italiani e tedeschi saranno oggetto di massima facilitazione nei due Paesi.
Protocollo - art. IX
Art. IX Ciascuna delle due Parti contraenti riconoscera' la propria nazionalita', a tutti gli effetti delle leggi vigenti e di quelle che potranno essere emanate nel periodo di validita' del presente Protocollo, ai film prodotti rispetto al 30 maggio 1952, si e' convenuto che gli speciali Conti Cinematografia istituiti in base all'Accordo cinematografico italo-germanico scaduto il 30 giugno 1951 siano chiusi alla data del 31 agosto 1952 e che le somme che risulteranno accreditate a tale data nei conti stessi siano trasferite nel quadro del vigente Accordo dipartivamente in Italia o in Germania da produttori italiani e tedeschi associati in regime di coproduzione, secondo i criteri e le condizioni da fissarsi in un regolamento che sara' concordato fra le due Parti entro il 31 agosto 1952. Detto riconoscimento sara' concesso a titolo sperimentale a non piu' di cinque film prodotti in ciascuno dei due Paesi a condizione che siano abbinati a cinque film prodotti nell'altro Paese.
Protocollo - art. X
Art. X Qualora durante la validita' del presente Protocollo in uno dei due Paesi dovessero verificarsi mutamenti per quanto concerne la possibilita' di sfruttamento dei film, le Parti contraenti inizieranno nuove trattative.
Protocollo - art. XI
Art. XI Su richiesta di una delle Parti contraenti, durante la validita' del presente Protocollo e comunque non oltre la fine del mese di giugno 1953, si riunira' una Commissione mista cinematografica per l'esame della regolare esecuzione del presente Protocollo e per predisporre le basi di un nuovo accordo.
Protocollo - art. XII
Art. XII Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al settore Ovest di Berlino.
Protocollo - art. XIII
Art. XIII Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto della firma ed avra' effetto per un anno a partire dal 1 settembre 1952. I trasferimenti di cui all'articolo VI continueranno ad essere regolati, anche dopo la scadenza del presente Protocollo, dall'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento viene effettuato. Fatto a Roma il 1 luglio e a Bonn il 10 luglio 1952 in quattro esemplari di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i detti testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Federale di Germania MALTZAN Per il Governo della Repubblica italiana CORRIAS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI
Protocollo-Allegato 1a
Allegato 1-a al Protocollo per la cinematografia IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Roma, li 1° luglio 1952 Signor Presidente, In occasione della riunione della Commissione Mista cinematografica prevista dall'art. X del Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania del 30 giugno 1951, tenutasi a Roma dal 28 al 30 maggio 1952, si e convenuto che gli speciali Conti Cinematografia istituiti in base all'Accordo cinematografico italo-germanico scaduto il 30 giugno 1951 siano chiusi alla data del 31 agosto 1952 e che le somme che risulteranno accreditate a tale data nei conti stessi siano trasferite nel quadro del vigente Accordo di pagamento italo-germanico. A partire dal 1 settembre 1952 i pagamenti derivanti dagli affari di cinematografia autorizzati da ambedue le Parti in base al menzionato Accordo cinematografico saranno regolati nel quadro dell'Accordo di pagamento in vigore al momento del trasferimento. La prego di volermi confermare il Suo accordo su quanto precede. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. CORRIAS Herrn Ministerialdirektor Dr. V. MALTZAN Presidente della Delegazione Germanica - BONN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI ANLAGE 1-b zum Filmprotokoll DER VORSITZENDE DER DEUTSCHEN DELEGATION Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato 2a
Allegato 2-a al Protocollo per la cinematografia IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Roma, li' 1 luglio 1952 Signor Presidente, In riferimento al Protocollo relativo al regolamento dei rapporti cinematografici tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, firmato in data odierna, La prego di volermi confermare che da parte delle competenti Autorita' germaniche sara' accordato ai crediti italiani bloccati, provenienti da affari di cinematografia, il trattamento piu' favorevole consentito dalle norme in vigore e che saranno successivamente emanate nella Repubblica Federale di Germania per i crediti esteri bloccati. Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione. CORRIAS Herrn Ministerialdirektor Dr. V. MALTZAN Presidente della Delegazione Germanica - BONN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI ANLAGE 2-b zum Filmprotokoll Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. I
Protocollo sulla co-produzione italo-germanica nel campo cinematografico e scambi di Note In esecuzione dell'art. IX del protocollo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica italiana del 1° e del 10 luglio 1952, i Governi della Repubblica Federale Germanica e della Repubblica italiana, nell'intento di agevolare la produzione di film di qualita' internazionale in co-produzione italo-germanica e di facilitare specialmente il loro finanziamento e il loro sfruttamento, hanno convenuto quanto segue. Art. I (1) L'esecuzione della co-produzione italo-germanica e' prevista nella forma seguente: 1. Produzione di film gemellari. 2. Produzione di film con la partecipazione finanziaria eguale (50%) dei produttori dei due Paesi e una partecipazione equilibrata tra le due parti degli elementi artistici e tecnici. (2) Nel primo anno della validita' del presente protocollo sono previste autorizzazioni fino a dieci film, da realizzare secondo le disposizioni di detto protocollo. D'accordo fra le parti contraenti questo numero puo' venire aumentato.
Protocollo - art. II
Art. II Per i film gemellari (art. I n. 1), valgono le seguenti disposizioni: 1. A ogni film di co-produzione, che viene prodotto nella Repubblica Federale Germanica, deve corrispondere un film prodotto nella Repubblica italiana, e viceversa. 2. Le riprese del secondo film di co-produzione devono essere iniziate al piu' tardi sei mesi dopo la prima proiezione in pubblico del primo film nel paese dove e' stato realizzato. Col consenso di ambedue le Autorita' competenti, questo termine puo' venire prolungato di tre mesi. Il film viene considerato come iniziato alla fine della prima settimana di ripresa. Dal momento in cui questa condizione sara' realizzata si applicheranno retroattivamente tutti, i vantaggi del regime di co-produzione che non siano ancora stati accordati. Previo accordo tra, le due Ditte coproduttrici, e la loro rinuncia, ad avvalersi delle facolta' di produrre un secondo film, le coproduttrici di questo secondo film possono essere ditte differenti. Ogni cessione a titolo oneroso di detta facolta' comporta la perdita dei benefici della co-produzione per entrambi i film. Se dopo la realizzazione del primo dei due film gemellati non viene comunque prodotto il secondo film nei termini stabiliti, il primo film perde in Italia il solo beneficio dei premi. 3. In ciascuno dei film di co-produzione gemellata l'apporto finanziario dei co-produttori di ciascun Paese sara' in relazione inversa all'apporto finanziario dell'altro film. 4. I film saranno equivalenti. La valutazione di tale equivalenza sara' fatta dagli Uffici competenti dei due Paesi, e cioe': per le spese di produzione da effettuarsi nella Repubblica Federale Germanica, il Bundesministerium fuer Wirtschaft e per le spese di produzione da effettuarsi in Italia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo - in base ai bilanci preventivi. 5. L'apporto finanziario dei co-produttori di un Paese non sara' minore del 30% delle spese di produzione. 6. (1) L'apporto artistico e tecnico da parte tedesca e italiana in tutti e due i film dovra' essere nel complesso equivalente. (2) Il regista dovra' essere reciprocamente dell'uno o dell'altro Paese; egli verra' affiancato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese. (3) Gli Uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo, consentire la presenza in un film di un artista di un terzo Paese purche' di fama internazionale.
Protocollo - art. III
Art. III Per le co-produzioni giusta l'art. I capoverso 1 numeri 1 e 2, valgono le seguenti norme: 1. Abbisognano del consenso preventivo dei due Uffici competenti, nella Repubblica Federale Germanica del Bundersmninisterium fuer Wirtschaft, in Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dello Spettacolo. Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente. 2. Le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto dei film. 3. I proventi dei film nei due Paesi coproduttori saranno divisi in ragione degli apporti rispettivi. Saranno trasferiti secondo gli accordi di pagamento vigenti nei due Paesi nel momento in cui verra' effettuato il trasferimento. 4. (1) I proventi di terzi Paesi dovranno affluire al Paese in cui ha sede il co-produttore incaricato della vendita per quel Paese se il Paese di vendita e quello di compera sono legati da un accordo di pagamento. Il conguaglio tra i due produttori, giusto l'apporto relativo alle spese di coproduzione si effettuera' tramite l'accordo di pagamento vigente tra i due Paesi al momento del trasferimento da effettuare. (2) Se il Paese acquirente da una parte e la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica italiana dall'altra non sono legati da un accordo di pagamento, i proventi verranno trasferiti direttamente, nella proporzione relativa, nei due Paesi produttori. 5. Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese in cui l'importazione di film di una delle parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola, sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori nei due Paesi e' equivalente saranno imputati nel contingente del Paese che ha possibilita' maggiori di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Qualora il contingente fosse applicato verso un solo dei due Paesi, il film sara' considerato di nazionalita' del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza delle produzioni di uno o dell'altro Paese. 6. I film di coproduzione, in terzi Paesi o nei Festival Internazionali, dovranno essere dichiarati coproduzioni italo-germaniche, nei titoli di testa e in tutta la pubblicita'. 7. I due produttori si metteranno d'accordo in quale versione i film saranno dati ai Festival Internazionali. 8. Ambedue gli Uffici competenti si adopereranno di fare accettare questi film nei Festival Internazionali al di fuori dei contingenti assegnati ai Paesi.
Protocollo - art. IV
Art. IV Le coproduzioni, giusto l'art. I capoverso 1 numeri 1 e 2, beneficeranno dei seguenti vantaggi: 1. In Italia: a) saranno introdotti e sfruttati al di fuori dei contingenti e senza alcuna restrizione; b) beneficeranno di tutti i premi accordati ai film italiani; c) beneficeranno della programmazione obbligatoria e del ristorno della tassa erariale in favore degli esercenti cinema che proiettano film nazionali; d) potranno adire al credito bancario e specialmente al credito ordinario e speciale della Banca Nazionale del Lavoro - Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico - allo stesso titolo dei film di produzione italiana, per la quota di spettanza italiana; e) potranno beneficiare delle organizzazioni di doppiaggio, lanciamento, distribuzione e controllo istituite per i film italiani in U.S.A., previo accordo con dette organizzazioni. 2. Nella Repubblica Federale Germanica: a) saranno introdotti e sfruttati al di fuori dei contingenti e senza alcuna restrizione; b) beneficeranno della programmazione obbligatoria non appena entrera' in vigore la relativa legge tedesca; c) per la quota di finanziamento di spettanza germanica potranno beneficiare delle garanzie creditizie del Governo Federale Germanico come se si trattasse di film di nazionalita' germanica; d) per quanto concerne il "Predikatisierung" beneficeranno degli stessi vantaggi fiscali dei film di nazionalita' germanica.
Protocollo - art. V
Art. V Le Parti contraenti accorderanno ai film di coproduzione i vantaggi che potrebbero venire accordati ai film del proprio Paese.
Protocollo - art. VI
Art. VI Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, lampade, costumi, scenari, ecc.) nonche' per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico.
Protocollo - art. VII
Art. VII Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare i trasferimenti delle somme eventualmente necessarie a completare le quote di compartecipazione finanziaria dei coproduttori.
Protocollo - art. VIII
Art. VIII Si potranno considerare coproduzioni, giusta l'art. I di questo protocollo, i film con apporto tecnico, artistico e finanziario dei produttori dei due Paesi, di cui la produzione e' stata iniziata prima dell'entrata in vigore di questo protocollo, se ambedue gli Uffici competenti constatino che esse abbiano i requisiti previsti dal presente accordo.
Protocollo - art. IX
Art. IX (1) La Commissione Mista prevista nell'art. XI del presente protocollo sulle relazioni cinematografiche tra la Repubblica Federale Germanica e la Repubblica italiana si riunira', durante la validita' del presente protocollo, per chiarire le eventuali questioni dubbie, per proporre i cambiamenti ritenuti necessari e per esaminare le condizioni di una proroga del protocollo stesso. (2) Le Delegazioni di ognuno dei due Paesi, componenti la Commissione Mista cinematografica, saranno composte di almeno tre persone ciascuna.
Protocollo - art. X
Art. X Le disposizioni del presente protocollo si applicano anche ai settori ovest di Berlino.
Protocollo - art. XI
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