DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 703
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 settembre 1927, n. 2389, con il quale i comuni di Clivio, Saltrio e Viggiu', in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in unico Comune denominato Viggiu' ed Uniti;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 2353, con il quale la denominazione del comune di Viggiu' ed Uniti era mutata in quella di Viggiu';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, n. 476, con il quale veniva ricostituito il comune di Clivio, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione;
Vista l'istanza in data 27 aprile 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Saltrio;
Ritenuto che l'istanza e sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 17 maggio 1947, n. 44, del Consiglio comunale di Viggiu' ed 11 settembre stesso anno, n. 1950, della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Saltrio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' ai regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Viggiu' ed il ricostituito comune di Saltrio, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Viggiu', in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle di disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Viggiu', che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 56. - PALLA
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