DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 709
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e cosi' ulteriormente modificato:
Dopo l'attuale art. 34 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 15. - L'insegnamento di "storia della filosofia" e' propedeutico nell'iscrizione e nell'esame agli insegnamenti di "filosofia teoretica, filosofia morale e pedagogia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 giugno 1953
EINAUDI
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 66. - PALLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e cosi' ulteriormente modificato: Dopo l'attuale art. 34 e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 15. - L'insegnamento di "storia della filosofia" e' propedeutico nell'iscrizione e nell'esame agli insegnamenti di "filosofia teoretica, filosofia morale e pedagogia".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 66. - PALLA
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